Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28823 del 28/06/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28823 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SQUILLACI MASSIMO nato il 10/05/1972 a CATANIA

avverso l’ordinanza del 21/03/2016 del TRIB. LIBERTA’ di MESSINA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
4et-te/sentite le conclusioni del PG FRANCESCO MAURO IACOVIELLO
(
<-‹-c.' Udit i difensor Avv.; P:6 iref Data Udienza: 28/06/2016 , RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 21 marzo 2016 il Tribunale di Messina ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Massimo Squillaci ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Messina rigettava, in data 29 febbraio 2016, la richiesta di sostituzione della misura della custodia 2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, Avv. Salvatore Patanè, deducendo vizi di violazione di legge ed omessa motivazione per avere il Tribunale ignorato le argomentazioni poste dalla difesa a sostegno dell'appello, ed incentrate sulla decisione della Corte di Cassazione che annullava con rinvio la sentenza della Corte d'appello limitatamente all'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale, in particolare, si è dilungato sul dato ponderale, insufficiente secondo la giurisprudenza di legittimità, ed ha ribadito la tesi, priva di riscontro negli atti causa, di una condotta di trasporto di stupefacenti inquadrabile in allarmanti contesti criminali dediti al narcotraffico, senza considerare che la gravità del fatto doveva essere ridimensionata a seguito della decisione della Suprema Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per la genericità delle doglianze ivi prospettate, poiché a fronte di un congruo ed esaustivo apprezzamento delle emergenze indiziarie, illustrato nell'ordinanza impugnata attraverso un insieme di passaggi motivazionali chiari e privi di vizi logici, il ricorrente non ha individuato profili o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi ha sostanzialmente contrapposto una rilettura alternativa, facendo leva sul diverso apprezzamento di questioni di merito già puntualmente vagliate e disattese in sede di appello cautelare, così riproponendo, in assenza di significative modifiche dei rilevati presupposti giustificativi del compendio indiziario de libertate, una mera rivisitazione di taluni profili della materia cautelare, in termini evidentemente non sottoponibili al giudizio di questa Suprema Corte. Pienamente adeguata, infatti, deve ritenersi, allo stato, la giustificazione offerta riguardo alla scelta della tipologia di misura cautelare, in ragione della cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. rilevante gravità del trasporto di una consistente partita di cocaina dall'elevatissimo contenuto di principio attivo, sì da inferirne, con sequenze argomentative incentrate su apprezzamenti di fatto immuni da vizi logicogiuridici ictu °cui/ riconoscibili, la ragionevole implicazione dell'inquadramento della condotta (peraltro già accertata con condanna confermata in appello, cui ha fatto seguito un annullamento limitato al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/90) in un più ampio contesto criminale collegato al 2. Al riguardo v'è da osservare, peraltro, che l'ordinamento non conferisce a questa Suprema Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende oggetto d'indagine, nè la investe di alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione delle misura cautelare e del tribunale chiamato a pronunciarsi sulle connesse questioni de libertate. Il controllo di legittimità, pertanto, è circoscritto esclusivamente alla verifica dell'atto impugnato, al fine di stabilire se il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro di carattere negativo, la cui contestuale presenza, come avvenuto nel caso in esame, rende l'atto per ciò stesso insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza nel testo di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (da ultimo, v. Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, dep. 19/11/2014, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010, Rv. 248698). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro millecinquecento. La Cancelleria curerà l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen. . P.Q.M. 2 traffico organizzato di sostanze stupefacenti. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen. . Così deciso il 28 giugno 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore

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