Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28823 del 21/06/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28823 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MAGNANINI ROBERTO, N. IL 17/12/1983,
avverso la sentenza n. 4367/2012 pronunciata dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Latina del 5/12/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
lette le conclusioni del P.G. Dott.

Giovanni D’Angelo, che ha chiesto

l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla parte in cui ordina
la confisca e la distruzione dei beni indicati in dispositivo;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Latina applicava a
Magnanini Roberto, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra
le parti in relazione al reato di cui all’art. 73, co. 1 T.U. Stup., applicava la pena
accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ed ordinava, in
quanto corpo del reato o materiale pertinente al reato contestato, la confisca e la
distruzione di vari oggetti, analiticamente indicati, rinvenuti nell’abitazione di
Latina, viale Le Courbousier 201, nonché di altri oggetti, pure individualmente

Data Udienza: 21/06/2013

indicati, rinvenuti nell’abitazione di Latina, ss Pontina km 78,400, ed ancora della
somma di euro 265,00 sequestrata all’atto dell’arresto del Magnanini.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Magnanini con atto
sottoscritto personalmente.
Con un primo motivo deduce violazione degli artt. 240, co. 1, 2, 3 e 4 cod.
peri, e 445 cod. proc. pen. in quanto, trattandosi di confisca di cose pertinenti il
reato, il giudice avrebbe dovuto esplicitare le ragioni che giustificano il
provvedimento ablatorio. In particolare, gli immobili citati sono in proprietà di

rinvenute non possono essere attribuite de plano all’imputato).
Con un secondo motivo si deduce analoga violazione di legge, in relazione
alla confisca della somma di denaro, nonostante l’Imputato avesse documentato
di svolgere attività lavorativa retribuita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato, nei sensi di seguito precisati.
4.1. In via preliminare si impone un chiarimento. Ancorchè il ricorso e lo
stesso P.G. menzionino la disposta confisca anche di immobili, l’esame del
provvedimento impugnato lascia emergere che la menzione degli appartamenti
in Latina e di alcuni locali di essi è compiuta solo per indicare più precisamente,
anche grazie al riferimento alla loro localizzazione, le cose in essi rinvenute e
poste in sequestro.
Tanto rilevato, va ricordato che i principi stabiliti da questa Corte in tema di
confisca disposta con la sentenza di patteggiamento pretendono che anche in tal
caso il giudice che disponga la confisca facoltativa delle cose sequestrate debba
motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene possa
costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa, valendo per la
sua valutazione il consueto canone della insindacabilità in sede di legittimità ove
sia correttamente e logicamente motivata (Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010 dep. 24/11/2010, Rhameni, Rv. 248454). Con particolare riferimento alle somme
di denaro sequestrate, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti per il reato di cessione di sostanze stupefacenti può disporne la confisca,
sia nelle ipotesi di confisca obbligatoria che facoltativa ma, qualora i beni
sequestrati non siano riconducibili con immediatezza alla condotta illecita, il
giudice deve motivare quantomeno sulla inattendibilità delle giustificazioni
fornite sulla loro provenienza, senza che la sinteticità della motivazione, tipica
del rito, possa estendersi all’applicazione della misura di sicurezza (Sez.

4, n.

27935 del 02/05/2012 – dep. 12/07/2012, Anibaldi, Rv. 253556).
Nel caso che occupa è mancata qualsiasi motivazione in ordine alla natura
delle cose in sequestro, molte delle quali tutt’altro che identificabili con

soggetti terzi estranei al reato (e quindi, sembra di capire) le cose in essi

immediatezza in corpo del reato, e – ove ricorrenti cose suscettibili di confisca
facoltativa – sulle ragioni sulle quali la loro libera disponibilità possa costituire un
incentivo alla reiterazione della condotta criminosa.
La sentenza merita quindi di essere annullata, limitatamente alla statuizione
concernente la confisca, con rinvio al Tribunale di Latina per l’ulteriore esame.
P.Q.M.
Annullata la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente
la confisca, e rinvia sul punto al Tribunale di Latina.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/6/2013.

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