Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28822 del 21/06/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28822 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SCOGNAMIGLIO RAFFAELE, N. IL 17/7/1975,
avverso l’ordinanza n. 4333/2009 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano
del 18/5/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Roberto Aniello, che ha chiesto la declaratoria
di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1. Scognarniglio Raffaele veniva giudicato dal Tribunale di Como
responsabile del reato ascrittogli e condannato alla pena di mesi tre di reclusione
ed curo centocinquanta di multa.
Avverso tale sentenza lo Scognamiglio proponeva appello, che la Corte di
Appello di Milano, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile.
Ad avviso del Collegio distrettuale l’appello si esaurisce nella ripetizione dei fatti
di causa e in un fittizio rilievo critico alla forza probatoria degli atti di indagine
utilizzati in virtù del rito abbreviato.

Data Udienza: 21/06/2013

77^-7•1717

3.

7′

Avverso tale decisione ricorre per cassazione personalmente lo

Scognamiglio.
3.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.
581 lett. c) e 591 lett. c) cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della
motivazione. Invero, lungi dall’essere ripetitivo, l’atto di appello proponeva una
diversa ricostruzione della dinamica dei fatti contestati all’imputato (artt. 56, 624
cod. pen.) facendo preciso riferimento ad alcuni elementi di prova e indicando in
modo puntuale la parte della sentenza impugnata priva di logicità. Inoltre il

richiesta di riconoscimento di applicazione delle attenuanti di cui agli artt. 62, n.
4 62bis cod. pen. con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante,
supportata dall’espresso riferimento all’occasionalità e lievità della condotta
nonché al comportamento processuale dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRI11O
4. Il ricorso è fondato.
Nell’appello si è prospettato quale primo motivo la erronea valutazione della
prova, rilevando come la posizione dell’agente penitenziario dal quale era
scaturita una dichiarazione a carico dell’imputato non permettesse al medesimo
di avere completa visuale di quest’ultimo e quindi dei suoi movimenti. Con il
secondo motivo si è censurato il giudizio di comparazione tra le circostanze del
reato, rilevando la mancata valutazione della occasionalità del reato e la tenuità
del fatto.
Orbene, ritiene questa Corte che “in tema di impugnazioni, la specificità che
deve caratterizzare i motivi di appello deve essere intesa alla luce del principio
del “favor impugnationis”, in virtù del quale, in sede di appello, l’esigenza di
specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minore
rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di
quest’ultimo” (Sez. 4, n. 48469 del 07/12/2011 – dep. 28/12/2011, El Katib e
altro, Rv. 251934). Nel caso che occupa l’atto di impugnazione ha avanzato
censure che colpiscono il nucleo della condanna pronunciata dal primo giudice,
4gii,-;t5 per quanto attiene al giudizio di bilanciamento tra le circostanze e
quindi al trattamento sanzionatorio. Si tratta quindi di doglianze non scollegate
dagli accertamenti indicati nella sentenza di primo grado, confrontandosi con essi
e, pertanto, formulando motivi di appello dotati delle necessarie, sia pure ridotte
all’essenziale, connotazioni di specificità.

5.

L’ordinanza impugnata va quindi annullata, con rinvio alla Corte di

Appello di Milano per nuovo esame.

2

secondo motivo di appello, continua l’esponente, consentiva di cogliere una

P.Q.M.
Annulla l’impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di
Milano.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/6/2913.

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