Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28821 del 08/06/2016
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28821 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DOCI ARBEN nato il 30/03/1974 a SHQIPTARE
avverso l’ordinanza del 31/03/2016 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
sentite le conclusioni del PG ALFREDO POMPEO VIOLA che ha chiesto il
rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Doci Arben avverso l’ordinanza del
Tribunale del riesame di Napoli che, in sede di appello ex articolo 310 cod. proc. pen.,
rigettava la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con quella degli arresti
domiciliari applicata al ricorrente per il reato di cui all’articolo 73 d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309 per il quale era stato condannato in sede di giudizio abbreviato alla
pena di anni sei di reclusione ed euro 20000 di multa.
Rilevato che è stata esclusa la compatibilità in concreto degli arresti domiciliari
con le specifiche esigenze cautelari in quanto da eseguirsi in una comunità
residenziale con costante contatto con numerose ed indistinte persone , condizione
che comporterebbe la possibilità di mantenere i paventati rapporti criminali;
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Data Udienza: 08/06/2016
rilevato che il difensore deduce la erroneità di tale giudizio potendosi desumere
dalla valutazione finalizzata alla applicazione delle attenuanti generiche ed alla
determinazione della pena in misura prossima al minimo edittale una piena
attestazione dell’ atteggiamento di resipiscenza del prevenuto;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto a fronte di motivazione
certamente completa e logica nell’indicare i concreti motivi che fanno ritenere
ricorso di fatto chiede una diversa valutazione in merito, non consentita in sede di
legittimità;
ritenuto di dovere applicare la sanzione pecuniaria nella misura di cui in
dispositivo
PQM
r
ara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processua i e della somma di euro 1500 in favore della cassa delle ammende. Manda
alla cancel eria pe gli adempimenti di cui all’art. 94-1 ter disp. att. Cod. proc. pen.
Roma, 8 giug o 2016
incompatibile una misura che consenta contatti incontrollati con altri soggetti, il