Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28821 del 08/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 28821 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DOCI ARBEN nato il 30/03/1974 a SHQIPTARE
avverso l’ordinanza del 31/03/2016 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
sentite le conclusioni del PG ALFREDO POMPEO VIOLA che ha chiesto il
rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Doci Arben avverso l’ordinanza del
Tribunale del riesame di Napoli che, in sede di appello ex articolo 310 cod. proc. pen.,
rigettava la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con quella degli arresti
domiciliari applicata al ricorrente per il reato di cui all’articolo 73 d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309 per il quale era stato condannato in sede di giudizio abbreviato alla
pena di anni sei di reclusione ed euro 20000 di multa.
Rilevato che è stata esclusa la compatibilità in concreto degli arresti domiciliari
con le specifiche esigenze cautelari in quanto da eseguirsi in una comunità
residenziale con costante contatto con numerose ed indistinte persone , condizione
che comporterebbe la possibilità di mantenere i paventati rapporti criminali;

1

Data Udienza: 08/06/2016

rilevato che il difensore deduce la erroneità di tale giudizio potendosi desumere
dalla valutazione finalizzata alla applicazione delle attenuanti generiche ed alla
determinazione della pena in misura prossima al minimo edittale una piena
attestazione dell’ atteggiamento di resipiscenza del prevenuto;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto a fronte di motivazione
certamente completa e logica nell’indicare i concreti motivi che fanno ritenere

ricorso di fatto chiede una diversa valutazione in merito, non consentita in sede di
legittimità;
ritenuto di dovere applicare la sanzione pecuniaria nella misura di cui in
dispositivo
PQM

r

ara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processua i e della somma di euro 1500 in favore della cassa delle ammende. Manda
alla cancel eria pe gli adempimenti di cui all’art. 94-1 ter disp. att. Cod. proc. pen.
Roma, 8 giug o 2016

incompatibile una misura che consenta contatti incontrollati con altri soggetti, il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA