Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28819 del 08/06/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28819 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STRANO SANTO nato il 15/11/1966 a CATANIA
avverso l’ordinanza del 08/04/2016 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
sentite le conclusioni del PG ALFREDO POMPEO VIOLA che ha chiesto
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Catania con ordinanza dell’8 aprile 2016 ha confermato
l’ordinanza di custodia in carcere disposta dal gip del Tribunale di Catania l’ 11 marzo
2016 nei confronti di Strano Santo per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309 , associazione armata finalizzata a traffici di cocaina e marijuana, fatto
aggravato perché commesso al fine di agevolare una banda mafiosa, nonché di vari
reati fine aggravati ai sensi dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 .
Valutati i motivi del ricorrente, il Tribunale del riesame dava atto che era stata
accertata la esistenza della predetta banda criminale gestita da tale Cambria Andrea,
soggetto risultato peraltro più volte controllato in compagnia del ricorrente, con
indagini svolte mediante intercettazioni di conversazioni del predetto Cambria, sia
telefoniche che ambientali. I risultati delle conversazioni erano valutati unitamente
alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia ed a vari episodi di arresto dei presunti

Data Udienza: 08/06/2016

componenti della banda criminale, in particolare l’accertata detenzione di 6.5 kg di
cocaina da parte di Gerbino Mario, oltre ad armi micidiali e quasi € 500.000 in
contanti, l’arresto del figlio del ricorrente in possesso di droga destinata alla vendita
nonché denaro in contanti, l’arresto del cognato del Cambria in possesso di droga e
di parti di un’arma, l’arresto di Benedetto Alessandro con quasi 10 kg di cocaina.
Queste vicende rappresentano la chiave di lettura delle conversazioni da cui si

linguaggio criptico, l’esistenza di una cassa comune per la gestione degli “affari”, le
modalità di gestione dei contatti onde evitare intercettazioni, l’esistenza di
nascondigli, avendo le intercettazioni consentito il citato sequestro nei confronti di
Gerbino, il carattere organizzato dell’attività delle parti, l’esistenza di rilevanti crediti
della organizzazione, la conoscenza da parte del ricorrente del nascondiglio in cui
furono trovati la grossa partita di droga e di armi di cui si è detto, nonché la rilevante
somma di denaro contante. Il Tribunale confermava altresì la sussistenza
dell’aggravante delle armi desunta da quanto sequestrato e dai colloqui in cui si faceva
riferimento alla disponibilità delle armi stesse, nonché l’aggravante della finalità di
agevolare la banda mafiosa Cappello, desunta dalle dichiarazioni del collaboratore di
giustizia Querulo Domenico che indicava come riconducibile alla banda criminale
mafiosa la “concessione” di vendita in favore di Cambria nella data area territoriale.
Riconosceva anche la sussistenza dei reati di cui all’art. 73 d.p.r. 309/1990, ivi
compresa l’ aggravante di cui all’art. 80 I. cit., per l’ingente quantità desunta sia
dall’entità dei sequestri sopra citati che dalle dichiarazioni del predetto collaboratore
di giustizia che parlava di acquisti di grosse partite, chiaramente superiori alla soglia
di legge.
Nei confronti del ricorrente gli elementi di fondo valutati consistono nell’accertata
frequentazione con i presunti correi ed i colloqui intercettati riferibili alla discussione
sul prezzo di acquisto delle partite di droga da rivendere. Oltre, quindi, a confermare
i gravi indizi, il Tribunale confermava altresì la sussistenza di gravi esigenze cautelari
valutando sia la obbligatorietà della misura carceraria che la evidente sussistenza di
un pericolo attuale di commissione di reati della stessa specie. La custodia in carcere
è stata quindi ritenuta strettamente necessaria per la necessità di impedire i rapporti
con l’ambiente criminale.
Strano propone ricorso contro tale decisione.
Con unico motivo segnala “Omessa motivazione – Violazione di legge – IllogicitàTravisamento – Erronea interpretazione e applicazione della legge” deducendo, pagina
per pagina della ordinanza, singoli errori con riferimento alla corretta interpretazione

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comprendeva la continuità del riferimento alla gestione di stupefacenti indicati con

del materiale probatorio, alla insufficienza delle prove considerate nei confronti del
ricorrente, alla assenza di elementi per definirlo un “organizzatore”, alla assenza di
provvedimenti a carico di Fedele Rocco laddove l’incontro con questi era stato ritenuto
rilevante ai fini della ricostruzione responsabilità, alla assenza di elementi per
accusare il ricorrente di attività di “recupero crediti” e di attività di contabile. Osserva
che non si può ricostruire la responsabilità sulla scorta delle intercettazioni di

1990, n. 309 mancano elementi specifici.
Rileva poi la erroneità della interpretazione della conversazione da cui si desume
il carattere armato della associazione ribadendo che il ricorrente non aveva
disponibilità di armi, l’erroneità di ritenere integrato l’ingente quantità di cui all’art.
80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sulla scorta della sommatoria di vicende diverse.
Rileva che la motivazione non consente di comprendere perché non siano stati
applicati gli arresti domiciliari “video controllati”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La prima parte del motivo è evidentemente riferita a valutazioni di fatto che non
possono essere invocate in sede di legittimità. Premesso che la motivazione della
ordinanza impugnata non è certamente carente ed appare immune da vizi logici
significativi, non è motivo ammesso in sede di legittimità la contestazione punto per
punto della motivazione con la analitica indicazione del possibile diverso
apprezzamento delle prove utilizzate.
Ciò riguarda sia la ricostruzione della responsabilità in generale che la aggravante
della disponibilità di armi, dovendosi rammentare che tale disponibilità va riferita alla
associazione – di cui si ritiene, appunto, il carattere armato- e non rileva la effettiva
disponibilità di tali armi da parte del singolo associato.
Anche l’ingente quantitativo di droga delle singole contestazioni è stato
correttamente determinato sulla scorta delle informazioni acquisite in ordine alla
entità dei traffici e, del resto, i sequestri operati ed il denaro disponibile dimostrano,
appunto, le movimentazioni di grosse partite di stupefacente.
Quanto alla questione in tema di motivazione sugli arresti domiciliari con controllo
elettronico, risulta adeguata ed immune da vizi logici l’ampia ed adeguata motivazione
per giustificare l’applicazione della custodia in carcere e la inidoneità di una misura
che consente i contatti con l’ambiente criminale.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata la
misura di cui in dispositivo.

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conversazioni. Anche con riferimento alla violazione dell’articolo 73 d.P.R. 9 ottobre

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500 in favore della cassa delle ammende, Manda
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i adempimenti di cui all’art. 94-1 ter disp. att. Cod. proc. pen.
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