Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28816 del 05/04/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28816 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:
PANETTI LUCA, n. il 21/5/1968
LOTFY ABDELAZIZ NASSAR MOHAMED,nato 13/01/1972,
avverso la sentenza n. 723/15 del GIP Tribunale di Monza del 16/7/2016.
Sentita la relazione del Consigliere Dott. Domenico Carcano.
Lette le conclusioni del P.G. dott. Delehaye Enrico di l’annullamento con rinvio
della sentenza impugnata nei confronti di Panetti limitatamente alla
quantificazione della pena accessoria e alla disposizione di confisca, e per
l’inammissibilità del ricorso di Lotfy Abdelaziz Nassar Mohamed.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 difensori di Luca Panetti e Lotfy Abdelaziz Nassar Mohamed propongono
ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata applicata la
pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p..
2.1.11 primo motivo di ricorso di Panetti è riferito alla non corretta
determinazione della durata della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici
uffici, in applicazione di quanto previsto dall’art. 37 c. p., secondo cui la pena
accessoria ha una durata pari a quella della pena principale inflitta. Panetti è
stato condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione e, in tal
misura, avrebbe dovuto essere stabilita la durata della pena accessoria.

Data Udienza: 05/04/2016

2.2.Con un secondo motivo, la difesa di Panetti deduce la mancanza di
motivazione sulla confisca, applicabile limitatamente alle cose che servirono a
commettere il reato o quelle che ne sono il profitto o il prodotto.
3.La difesa di Lotfy Abdelaziz Nassar Mohamed deduce l’omessa applicazione
dell’art. 129 c.p.p., poiché agli atti rendevano evidente la mancanza di elementi
per il proscioglimento.
4. Entrambi i motivi di ricorso proposti da Panetti sono fondati.

cui “in tema di patteggiamento, ai fini dell’irrogazione della pena accessoria
dell’interdizione dai pubblici uffici deve tenersi conto, in caso di riconosciuta
continuazione tra più reati, della determinazione in concreto della pena, quale
individuata per il reato più grave, e quindi dell’incidenza delle circostanze
attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le aggravanti, oltre
che della diminuente del riti”( Sez. VI, 24/05/2011 n.22508).
Altrettanto fondata la seconda censura relativa alla confisca, poiché non vi è
stata alcuna motivazioni in ordine alla confisca dì quanto era stato oggetto di
sequestro.
Anche qui, questa Corte ha affermato un chiaro principio di diritto, secondo
cui in tema di patteggiamento, l’estensione dell’applicabilità della confisca, per
effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 c.p., e
non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al
giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di
specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non
ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla
provenienza del denaro o dei beni confiscati ( Sez.II, 21/01/14 n.6618).
4.1. Pertanto, la sentenza impugnata da Panetti va annullata e rinviata al
Tribunale di Monza per nuovo giudizio limitatamente ai due punti dianzi indicati;
giudizio che dovrà attene*Absi alle regole jurís enunciate.
5.11 ricorso di Lotfy Abdelaziz Nassar Mohamed è inammissibile.
La censura proposta con ricorso trova specifica risposta, anche qui, in
quanto p”optitiotp già da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità
secondo cui “nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo
all’art. 129 c. p. p. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed
escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più
analitiche disamine al riguardo (Sez. VI, 01/04/2015, n.15927).Peraltro, va
posto in rilievo che, nel caso in esame, la sentenza impugnata, pur in termini
sintetici, ha enunciato gli elementi di prova a carico dell’odierno ricorrente per i

2

Quanto al primo, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo

quali non avrebbe potuto trovare applicazione la regola dell’invocato art.129
c.p.p..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Panetti Luca limitatamente alla
durata della interdizione dai pubblici uffici ed alla confisca e rinvia per nuovo
giudizio su detti punti al Tribunale di Monza.Dichiara inammissibile il ricorso di
Lotfy Abdelaziz Nassar Mohamed che condanna al pagamento delle spese

Così deciso il 5 aprile 2016.

processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

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