Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28815 del 07/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 28815 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI LECCE
nei confronti di:
MARSEGLIA COSIMO N. IL 27/05/1957
avverso l’ordinanza n. 1014/2012 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
28/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lete/sentite le conclusioni del PG Dott.
ut, LQ
tii-co v
Lotpro

Uditi difens Avv.;

Data Udienza: 07/05/2013

Fallo e diritto
Il Procuratore della Repubblica di Lecce propone ricorso per ~Cile awerso l’ordinanza del
Tribunale del riai di Lecce che ha acootto awrizara da Marsaglia Oosimo awerso il
prewedimerto emesso nei suoi confronti dal GIP dello stesso Tribunale, applicativo della misura degli
ani domici I ieri.
Il Mameglia era indagalo per il reato di cui agli artt 74e 73 DPR 309190.
Il Tribunale individuava gravi indizi di colpevolezza a aro carico in ordine a enIrffribi i reeti da numerose

capo a Cerbero Antonio; che cosb.ii aveva onganizzato in forma associativa un traffico ingente di cocaina
che da Napoli perveniva a D’Aprile Barbolomeo, il quale provvedeva a distribuirla sul territorio tarantino
con l’aiuto di altri soggeth tra cui il Marsaglia; che quest’ultimo risultava in stretto antatto con il
Ceri:eroe il D’Aprile.
Tanto premsoievidenziava, tlx il profilo delle esigenze G3utelari, die i fatti in questione risalivano al
periodo che va dal giugno 2007 al giugno 2008, talché intercorreva un arto tempoiale di circa quattro
ami e mezzo tra i medesimi e l’applicazione della misura Osservava, penato, il Tribunale che non si
rinvenivano ragioni per ribEnere la perrranenza dell’attualità del pericolo di reiterazione dei reati della
Seme specie, poiché dal certificato del cesellarlo si evidenziaano a carico del Marseglia due soli
precedenti, entrambi per reati di indole diversa da quelli per i quali si procede, e, inoltre, lo sto, non
gravato da altri procedimenti in corso, nei quattro anni e mezzo accessivi alle oondotte delittuose non
risultava aver posto in ~alcuna fattispecie cimino.
Il rioonerte si duole della violazione dell’art. 275,3° cp.p. e della mancanza e manifesta illogicità della
motivazione, poiché il Tribunale, pur confermando il grave quadro indiziarlo anche con riferimento al
reato assaciativo, non aveva consideralo che il reato di cui all’art. 74 DPR 30W90, per il quale si procede,
rienlra tra le ipotesi in cui opera la presunzione di adeguatezza di cui all’art. 275 carne terzo c.p.p., che
impone di ritEnere assistEnti le esigenze cautelati, salvo prova contraria.
Rileva che il bernpo decorso dal fatto non può, da solo, unitamele alle altre valutazioni operate dal
Tribunale, costituire elemento sufficiente a vincere la citata presdnzione norrretiva.
Considerato in diritto
Va prerresso che “il sindacalo di legittimità sulla motivazione del prowedimento cautelare personale è
cirixecritto alla verifica che il tesbo dell’atto irripignabo risponda a due requisiti: 1) l’esposizione delle
ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenb, ossia la
congruenza delle argamentazioni rispetbo al fine del provvedimento.”
(Sez., 3, &danza n. 40873 d2I 21/1CV2010).
Ciò posto, si rileva che, con motivazione esente da illogicilà, il Tribunale ha illustrati le ragioni che
hanno indotto a rib2nere Ripetete la presunzione di adeguatezza della misura custodiale, presunzione
operaia anche con riferimento ai reati associativi di cui all’art. 74 DPR 309/90 in virtù della novella
legiskativa (art 2 mune 1 lett. A) D.L. 23/2/2009 n.11) che, per la sua natura processuale, deve
intendersi applicabile anche ai n2ati carrneasi prima dell’entrata in vigore del predetto deonto (Cass.
41717/2010).
2

oonversazioni intercalate, dalle quali si evinceva che era stato costituito un sodalizio criminale facenie

In primo luogo, infatti, è stati pasta in evidenza la consisbEnza del distacco b2mporale tra l’adozione dei
provvedimento e i fatti conteslati (ben qualiar• ami e mezzo). E’ stata evidenziata, inoltre, la condotte
tenuta nel corso di tale inbarvalb b3riparale dall’inpulato, il quale non è grawip da altri procedimenti in
corso, né risulta aver pash) in ~re alcuna cendolla crinincsa o meritevole dì censura.
Mediante il richiamo agli elemErti indicati, tra loro univocamente orientati, risulta fornita dal Tribunale
una congrua e adeguala motivazione circa l’insussistenza in concreto delle0 :1 ~ prospettate esigenze
caulelari. Non rawisandosi, pedali», il dedotta vizio di manifesta illogicità dell’ordinanza impugnata, il

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso
in Rorre, il 7/5r2013.
iere esternare

e- cl-tí

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

ricorso va rigelIalb.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA