Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28813 del 28/06/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28813 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GAMBUZZA PIETRO nato il 05/12/1986 a NOTO

avverso la sentenza del 14/01/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/06/2016, la relazione svolta dal Consigliere
GAETANO DE AMICIS
Udito il Procuratore Generale in persona d€(1. FRANCESCO MAURO IACOVIELLO
che ha concluso per

Udit i difensor Avv.;

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Data Udienza: 28/06/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 14 gennaio 2016 la Corte d’appello di
Bologna, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione con sentenza del
10 settembre 2015 di parziale annullamento della sentenza della Corte d’appello
di Bologna del 10 dicembre 2013, ha escluso l’aggravante di cui all’art. 61, n. 5,
cod. pen., rideterminando la pena irrogata a Pietro Gambuzza per i reati di furto

confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso la su indicata decisione ha personalmente proposto ricorso per
cassazione il Gambuzza, che ha dedotto la nullità della sentenza ai sensi degli
artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen., per l’inosservanza delle
disposizioni concernenti l’assistenza del difensore, nonché la carenza di
motivazione con riferimento all’omesso rinvio dell’udienza nonostante il
documentato legittimo impedimento a comparire del difensore di fiducia.
Sebbene il difensore di fiducia avesse informato la Corte d’appello – con istanza
tempestivamente inoltrata alla Cancelleria, a mezzo fax, in data 8 gennaio 2016
– del proprio contemporaneo impegno innanzi al Tribunale di sorveglianza di
Milano per la difesa di una persona detenuta in carcere, l’istanza di rinvio non è
stata valutata e l’udienza pubblica è stata celebrata in assenza sia dell’imputato
che del suo legale di fiducia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso – proposto in carenza d’interesse per avere la Corte d’appello
escluso l’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen. e conseguentemente
rideterminato la pena in ossequio alla statuizione resa nella su citata sentenza
rescindente di questa Suprema Corte, essendo sulle altre questioni intervenuta
la definitività della pronuncia – è inammissibile per aspecifícità là dove omette di
considerare che in ordine alla su indicata richiesta di rinvio per legittimo
impedimento la Corte distrettuale si è espressamente pronunziata con ordinanza
di rigetto del 14 gennaio 2016, la cui motivazione non è stata dal ricorrente
sottoposta a critica con argomenti puntuali e specifici.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al

1

e truffa in anno uno, mesi tre di reclusione ed euro 1.500,00 di multa,

versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle
questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro
millecinquecento.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle

Così deciso il 28 giugno 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ammende.

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