Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28812 del 08/06/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28812 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHIRRA ALESSANDRO nato il 14/11/1973 a SINISCOLA
avverso la sentenza del 21/11/2013 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 08/06/2016, la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO Udito il
Procuratore Generale in persona del ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
rilevato che Chirra Alessandro è stato condannato per detenzione di stupefacenti
a fini di cessione a terzi, essendo stata rinvenuta cocaina per circa 48 g custodita in
vario modo presso la sua abitazione, nonché strumenti e materiale adatti alla
preparazione di dosi per la vendita;
rilevato che, anche all’esito dei motivi di appello, la Corte di Appello, con la
sentenza sopra indicata, ha ritenuto che la quantità dello stupefacente a fronte di una
retribuzione di euro 1300 mensili, delle modalità particolari della custodia e della
strumentazione rinvenuta (indicativa della preparazione di dosi di droga in modalità

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Data Udienza: 08/06/2016

non corrispondenti al possibile semplice uso personale), dimostri la destinazione ad
uso diverso,
rilevato che Chirra ricorre a mezzo del difensore ritenendo che sia stata
erroneamente posto a suo carico l’onere della prova di dimostrare la destinazione
della sostanza ad uso personale,
ritenuto il ricorso inammissibile perché, pur a fronte di affermazioni eccentriche

fornitori della droga (dato irrilevante in quanto i fornitori di droga vi sono stati sia
nella ipotesi di acquisto ad uso personale che a fini di spaccio), la Corte di Appello ha
correttamente ritenuto che la prova della destinazione allo spaccio spetti alla accusa
e, con valutazione completa e motivazione in sé logica, ha offerto la prova richiesta
ai fini della condanna, esulando dai compiti di questo giudice di legittimità
l’apprezzamento specifico della portata delle prove stesse,
ritenuto che vada disposta la sanzione pecuniaria nella misura di cui in
dispositivo.
PQM
Dicly.ra inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
process li e della somma di euro 1500 in favore della cassa delle ammende.
Rorh., 8 giu o 2016
Il C siglier

stensore

Pierl i i Di tafano

il Presidente
V. enzo Rotun

ai fini della prova da offrire, qual è la mancata indicazione da parte del ricorrente dei

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