Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28811 del 08/06/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28811 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
JOHNSON REGINA nato il 20/02/1982 a BENIN CITY
avverso la sentenza del 27/02/2013 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso
udito in PUBBLICA UDIENZA del 08/06/2016, la relazione svolta dal Consigliere
PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del ALFREDO POMPEO VIOLA che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Cagliari con sentenza del 27 febbraio 2013 ha confermato
la condanna di Johnson Regina in sede di giudizio abbreviato per detenzione di droga,
accertata essere principalmente eroina nonché cocaina, per il peso complessivo di
grammi 220 circa suddivisi in quattro ovuli occultati nelle cavità corporee.
La Corte di merito considerava infondata la deduzione in ordine alla mancata
traduzione della sentenza in quanto la ricorrente era a conoscenza della lingua
italiana, come da comunicazione del carcere, e dava atto che, all’esito della
consulenza tossicologica, la droga era risultata eroina con tracce di cocaina e non solo
cocaina come inizialmente indicato, risultando comunque il dato irrilevante al fine
della corretta contestazione; difatti si trattava di droga della stessa tipologia “pesante”
e non vi erano state conseguenze negative sulla possibilità di difendersi.

1

Data Udienza: 08/06/2016

Johnson Regina propone ricorso con atto a firma del difensore.
Con primo motivo deduce la violazione di legge e la illogicità della motivazione in
quanto la sentenza è stata «redatta e notificata» in lingua non conosciuta dalla parte.
Con secondo motivo deduce la violazione di legge e la contraddittorietà della
sentenza anche rispetto agli altri atti di causa. Osserva che soltanto in sede di giudizio
di appello è stata disposta la perizia tossicologica ed è stato accertato che la droga

Con terzo motivo rileva che erroneamente è stata negata la ipotesi di cui al
comma 5 dell’articolo 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 .
Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione e la violazione legge per il
diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena in misura eccessiva.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato poiché, a parte la valutazione della
Corte sulla conoscenza della lingua italiana, la mancata traduzione certamente non
integra un vizio della sentenza in sé.
Il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte di Appello
correttamente indicate le ragioni della non rilevanza della correzione della
contestazione con riferimento alla tipologia di droga nell’ambito della stessa categoria
della tabella I allegata al d.p.r. 309/1990.
Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto, in relazione alla quantità
della droga, la Corte ha correttamente ritenuto che il fatto non integri la ipotesi lieve,
facendo riferimento ai normali parametri che distinguono le due ipotesi di reato
dell’articolo 73 d.p.r. 309/1990.
Il quarto motivo invoca valutazioni di merito così integrando un motivo non
ammesso in sede di legittimità.
La sanzione pecuniaria va determinata come da dispositivo tenuto conto delle
ragioni della inammissibilità.
PQM
Dichi ra inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali della somma di euro 1500 in favore della cassa delle ammende.
Rom, 8 ‘lugno 2016

sequestrata era del tipo eroina e del tipo cocaina.

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