Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28810 del 08/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 28810 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHINAGLIA ALESSANDRO nato il 19/09/1983 a BADIA POLESINE
avverso la sentenza del 21/02/2014 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso
udito in PUBBLICA UDIENZA del 08/06/2016, la relazione svolta dal Consigliere
PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del ALFREDO POMPEO VIOLA che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso
Udito l’avv. ANDREA CAPUZZO in sostituzione dell’avv. Carlo Augenti che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Venezia con sentenza del 21 febbraio 2014 ha
confermato la sentenza del 5 dicembre 2011 del giudice dell’udienza preliminare di
Rovigo che, in sede di giudizio abbreviato, condannava Chinaglia Alessandro per il
reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver concorso nella
detenzione di grammi 188 di cocaina commissionata da Baraldi Davide Gianluigi.
La Corte di Appello con ampie argomentazioni ha escluso che sussistessero le
condizioni per la invocata applicazione della disciplina dell’art. 97 d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309 in quanto non era affatto dimostrato che la operazione di acquisto di

1

Data Udienza: 08/06/2016

droga dal Baraldi fosse stata concordata con la polizia giudiziaria, escludendo quindi
la configurabilità di esimenti.
2. Propone ricorso Chinaglia a mezzo del difensore deducendo:
con primo motivo l’ errore di applicazione della disciplina dell’art. 97 d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309 essendo dimostrato che il ricorrente era un informatore dei
carabinieri ed anche in questo caso aveva operato al loro servizio: «Il Chinaglia ha

sotto copertura» non essendo suo compito verificare la regolarità della procedura
amministrativa del citato articolo 97.
Con secondo motivo la violazione di legge quanto alla applicabilità dell’art. 51,
comma 1, cod. pen.. L’attività del Chinaglia era consistita nel chiedere al Baraldi di
procacciare la droga che questi era in grado di ricevere direttamente dal suo fornitore;
solo la sua informazione aveva consentito l’ arresto del Baraldi. Il Chinaglia quindi
aveva agito convinto di operare secondo legge e di adempiere ad un ordine legittimo
delle forze di polizia. Tale certezza comporta la sussistenza della scriminante dell’art.
51, comma 1, cod. proc. pen. .
Con terzo motivo deduce la violazione di legge per la mancata applicazione
dell’art. 40, comma 1, cod. proc. pen..
Con quarto motivo deduce il vizio di motivazione per non essere stata applicata
la attenuante speciale di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 .
La condotta di far arrestare il Baraldi non può che rientrare nella disposizione in
questione
Chinaglia ha depositato ulteriore memoria sostegno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Dalla motivazione della Corte risulta che Baraldi fu arrestato in possesso dello
stupefacente; l’ipotesi di accusa a carico del ricorrente nasceva inizialmente dal fatto
che Baraldi aveva «dichiarato che la consistente partita di cocaina in questione era
stata da lui acquistata proprio su richiesta dell’odierno imputato ai fini della successiva
cessione ad altro soggetto che il Chinaglia aveva indicato essere un mobiliere di
Rovigo». Risulta anche che rispetto a tali accuse, ovviamente non utilizzabili senza
la presenza di circostanze individualizzanti, l’elemento che ha consentito lo
svolgimento del processo consiste nella “confessione” del Chinaglia, giunta a 2 anni
di distanza.
1.1 Tale confessione viene ritenuta credibile soltanto in parte dalla Corte di
Appello: difatti ritiene utile prova la parziale ammissione (l’avere commissionato l

2

sicuramente agito nella consapevolezza e con la convinzione di svolgere una attività

stupefacente) ma non anche quella parte della dichiarazione secondo la quale il
Chinaglia aveva chiesto la consegna della sostanza per creare in favore dei carabinieri
l’occasione di arrestare il Baraldi con lo stupefacente di cui faceva commercio.
2. A tal punto vanno segnalate gravi contraddizioni della motivazione, che
incidono sulla possibile decisione:
– Inizialmente, laddove si fa riferimento ad una “parziale” confessione, si

ovvero che la droga era stata commissionata dal ricorrente per la successiva
rivendita. Nulla, quindi, a che vedere con la presunta operazione di polizia.
– Successivamente, invece, nella motivazione si ritiene plausibile la
diversa ipotesi dell’acquisto simulato.
2.1 Anche a ritenere che, pur ricorrendo tale ultima situazione, comunque
sussista la responsabilità del ricorrente, non poteva la Corte non chiarire quale fosse
la corretta ricostruzione per le inevitabili conseguenze, quanto meno in ordine al
trattamento sanzionatorio, dell’eventuale collaborazione “confidenziale” con le forze
dell’ordine, che avrebbe consentito il sequestro pur in ipotesi di responsabilità per il
reato (la Corte nega la applicabilità del comma 7 dell’articolo 73 d.p.r. 309/1990 sul
presupposto, però, di una ricostruzione incerta).
Inoltre, come chiarito appresso, è discutibile anche che sia irrilevante l’avere
agito per consentire l’arresto di un trafficante, ancorchè al di fuori delle condizioni di
cui all’art. 97 d.p.r. 309/1990.
3. Sotto due profili, quindi, si impone un nuovo giudizio per la motivazione
contraddittoria e l’erronea interpretazione dell’art. 73 d.p.r. 309/1990:
3.1 innanzitutto è necessaria una motivazione che ricostruisca in termini chiari il
fatto, ovvero se il ricorrente abbia realizzato un accordo per l’acquisto di droga da
rivendere od abbia, invece, simulato la sua intenzione ed agito comunque al fine di
consentire l’arresto di Baraldi.
3.2 In questo secondo caso, a parte le considerazioni già svolte avendo i giudici
di merito escluso la prova positiva dell’accordo con la polizia giudiziaria, in relazione
alla ricostruzione dei fatti dovrà essere considerato se sia effettivamente mancata
qualsiasi volontà di effettivo acquisto dello stupefacente e ricorra la situazione che già
questa Corte ha ritenuto comportare la non configurabilità del reato di cui all’art. 73
d.p.r. 309/1990 a carico dell’agente provocatore: è il caso in cui la condotta di
quest’ultimo non sia stata condicio sine qua del reato in quanto “l’azione dell’agente
provocatore che si limita a disvelare un’intenzione criminale esistente, ma allo stato
latente, fornendo solo l’occasione per concretizzare la stessa, e, quindi, senz

3

comprende che per la Corte la tesi ritenuta credibile è quella riferita dal Baraldi,

determinarla in modo essenziale”, non integra il reato, come è stato affermato proprio
in tema di cessione di sostanze già illecitamente detenute dal reo (Sez. 3, n. 20238
del 07/02/2014 – dep. 15/05/2014, Buruiana, Rv. 260081). In tale caso, difatti, la
condotta non integra il fatto tipico purché si finga di acquistare ciò di cui il venditore
è già in possesso (quindi in alcun modo comportando un pericolo effettivo per il bene
tutelato creando disponibilità di droga prima inesistente). L’agente provocatore, in

il reato con la pregressa disponibilità del materiale illecito.
PQM
Annulla la s ntenza impugnata e rinvia nuovo giudizio ad altra sezione della Corte
di Appello di Ve ezi
Roma, 8

016

tale modo, non commette alcun reato laddove il trafficante, invece, ha già realizzato

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA