Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2881 del 11/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2881 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LE PERA EUGENIO N. IL 16/03/1989
avverso la sentenza n. 501786/2011 TRIBUNALE di
CASTROVILLARL del 25/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 11/11/2015
83 Le Pera
Motivi dello decisione
L’appello qualificato come ricorso per cassazione proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 116.13 del Codice della strada è inammissibile. Infatti
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed
al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 500 a titolo
di sanzione pecuniaria.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese de/procedimento ed al pagamento a
favore della Cassa delle ammende della somma di euro 500.
Roma 11 novembre 2015
esso è stato redatto da legale non abilitato al patrocinio davanti a questa Suprema corte.