Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28809 del 08/06/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28809 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LEBIU ALESSANDRO nato il 27/04/1978 a DOMUSNOVAS
avverso la sentenza del 01/02/2012 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 08/06/2016, la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del dr ALFREDO POMPEO VIOLA che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso
Udito l’avv. PATRIZIO ROVELLI che ha chiesto l’annullamento della sentenza
impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Cagliari con sentenza del 1 febbraio 2012 ha confermato la
condanna disposta il 29 giugno 2006 in sede di giudizio abbreviato dal gup del
Tribunale di Cagliari nei confronti di Lebiu Alessandro per il reato di detenzione a fini
di spaccio di stupefacenti, grammi 104 di cocaina, fatto accertato il 5 settembre 2005.
L’operazione che aveva portato al sequestro e all’arresto del ricorrente ed altre
persone per le quali era intervenuta sentenza di applicazione pena, era stata
consentita da una pregressa attività di indagine svolta anche attraverso
intercettazioni e pedinamenti.

I

Data Udienza: 08/06/2016

A fronte della tesi difensiva del Lebiu che aveva sostenuto nel corso dei due gradi
di merito di essersi limitato a dare un passaggio al presunto correo Uccheddu,
pertanto escludendo di essere a conoscenza del trasporto dello stupefacente, la Corte
di Appello considerava che il complesso delle prove raccolte dimostrava invece che
si trattava di una azione di interesse comune. Le conversazioni telefoniche avevano

bordo della autovettura e che quindi non si trattava di dare da parte del ricorrente un
passaggio nell’interesse di uno dei suoi amici ma di compiere un’azione comune. A tal
fine la Corte, in risposta ai motivi di appello ha svolto un’attenta analisi di tutte le
singole intercettazioni circostanze rilevanti.
Rilevava anche il significato, nel dato contesto, del tentativo di fuga posto in
essere proprio dal ricorrente e di come non fosse elemento a lui favorevole l’essere
stata trovata la sostanza indosso ad Uccheddu, indice non della sua esclusiva
disponibilità ma della funzionalità a disfarsene più facilmente in caso di intervento
della polizia giudiziaria.
Propone ricorso il Lebiu a mezzo del difensore di fiducia che con primo motivo
deduce la violazione dell’art 192, comma 3, cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione
osservando che tutti gli elementi valutati dalla Corte non consentono di escludere la
ipotesi di significative tesi alternative e che le dichiarazioni dei coimputati sono state
valorizzate senza tener conto di elementi di riscontro. Ribadisce gli argomenti svolti
con i motivi di appello e la assenza di qualsiasi elemento riguardante in via specifica
il ricorrente.
In conclusione «la motivazione della sentenza di secondo grado resta quindi, sul
piano logico, insufficiente tanto quanto la prima».
Il ricorso è inammissibile.
Da un lato va considerato che la sentenza impugnata presenta una motivazione
certamente ampia e priva di errori logici, rendendo conto in modo ben dettagliato del
perché il ricorrente avesse avuto un ruolo nella detenzione dello stupefacente sulla
scorta di elementi ben concreti e non solo per il fatto che si trovasse nella autovettura
con il soggetto che aveva la droga indosso.
Dall’altro il ricorso si limita alla contestazione, peraltro in modo assai generico,
di profili di apprezzamento delle prove che non possono essere dedotti in sede di
legittimità, in pratica ripetendo gli argomenti dell’atto di appello.
Si è quindi in presenza di motivi non ammessi.

2

dimostrato che il tragitto intrapreso era stato concordato fra i vari soggetti trovati a

Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata
nella misura di cui in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500 in favore della cassa delle ammende.

il Co

2016
tensore
no

il Presidente
Virlcenzo Rot

Roma

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