Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28808 del 08/06/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28808 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRISCHITTA GIUSEPPE nato il 28/10/1959 a MESSINA
avverso la sentenza del 29/01/2014 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso
udito in PUBBLICA UDIENZA del 08/06/2016, la relazione svolta dal Consigliere
PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del ALFREDO POMPEO VIOLA che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso
Udito l’avv. ANTONELLA LEOPIZZI in sostituzione dell’avv. Salvatore Silvestro che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29 gennaio 2014 la Corte di Appello di Messina ha
confermato la sentenza di condanna di Trischitta Giuseppe per il reato di
detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Nell’ambito di una più ampia indagine, dal contenuto di colloqui intercettati il
18 marzo 2005 sull’autovettura in uso a Saraceno Angelo si comprendeva che
quest’ultimo aveva acquistato cocaina dal ricorrente, per il controvalore di euro
180. La Corte escludeva l’attenuante di cui all’ articolo 73, comma 5, d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309 in quanto dalle conversazioni si comprendeva che il
ricorrente era fornitore di droga per quantità e qualità tali da farlo ritenere un
trafficante di elevato livello.
Trischitta ricorre contro tale sentenza con atto a firma del difensore.
Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in
relazione all’articolo 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Sostiene che la Corte si è
limitata ad una motivazione apparente in quanto fatta di mere clausole di stile; vi

Data Udienza: 08/06/2016

sarebbe stato anche un errore nel riferimento ad una conversazione intercettata il
18 marzo 2005 dalle 21:00 alle 22:00 a bordo della autovettura Fiat in uso a
Saraceno Angelo in quanto la conversazione che dimostrerebbe il fatto contestato
è quella captata il medesimo giorno tra le 17:20 e le 17:48 in una autovettura
Renault. Per tale ultima conversazione, comunque, offre la interpretazione «più
logica e la più compatibile con le complessive dinamiche processuali» anche sulla
scorta di quella che definisce l’«interpretazione autentica» delle conversazioni
intercettate offerta in sede di interrogatorio da Saraceno Angelo.

articolo 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 . Rileva che la lettura degli
elementi acquisiti dovrebbe portar ritenere sussistere l’ipotesi meno grave.
Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione nella determinazione della
pena e nella mancata applicazione attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo svolge generici argomenti con il quale si contesta il merito
dell’apprezzamento delle prove proponendosi una diversa valutazione delle stesse,
attività non consentita nel giudizio di legittimità, oltre a considerare lungamente
un errore di riferimento alla intercettazione principale a carico del ricorrente,
errore irrilevante poichè nella stessa descrizione del ricorso si comprende non aver
creato alcuna difficoltà nell’intendere quale fosse la conversazione utilizzata contro
il ricorrente.
Il secondo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui contesta
genericamente le corrette valutazioni dei giudici di merito per escludere che
l’attività del ricorrente si inserisse nel contesto del piccolo spaccio di stupefacenti
e costituisce un motivo non ammesso laddove affronta temi di merito proponendo
una diversa lettura delle prove, senza individuare carenze o gravi errori logici del
ragionamento dei giudici di merito.
Infine, anche il terzo motivo è inammissibile non individuando vizi rilevanti
della motivazione ma anche in questo caso chiedendo una nuova valutazione ai
fini della applicazione delle attenuanti generiche e della determinazione della pena,
non ammessa in sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va applicata
nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500 in favqre della cassa delle
ammende.
Roma, 8 giugno 2016

Con il secondo motivo si duole della mancata applicazione della ipotesi dell’

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