Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28807 del 05/04/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28807 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
SIGNORINI MARCO, nato l’11/05/1960
contro la sentenza n. 3680/13 della Corte d’appello di Ancona del 07/11/2013,
Sentita la relazione del Consigliere Dott. Domenico Carcano.
Udite le conclusioni del P.G. dott. Giovanni Di Leo per l’inammissibilità del
ricorso.
Udito il difensore, avvocato Giovanni Lauriola, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 difensore di Signorini Marco impugna la sentenza della Corte d’appello di
Ancona che ha confermato la decisione di primo grado, resa dal giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Pesaro all’esito di giudizio abbreviato,
con la quale Signorini era dichiarato responsabile del delitto di calunnia per avere
accusato, pur sapendoli entrambi innocenti, Stroffner Renhard e Stroffner Peter
dei delitti di falso in scrittura privata e appropriazione indebita di un telefonino
Nokia, ricevuto e consegnato da Signorini a Stroffner Peter.
In particolare Signorini disconosceva la firma apposta sul documento di
consegna dei telefono, affermando in querela di non avere mai ricevuto il
cellulare; circostanze smentite dalle indagini.

Data Udienza: 05/04/2016

Ad avviso del giudice d’appello, Signorini ha regolarmente ricevuto, presso
la propria abitazione di Loreto, il telefonino Nokia e lo ha regalato a Stroffner
Peter che a sua volta lo ha regalato al fratello Stroffner Renhard, il quale ha
utilizzato il telefonino il 15 gennaio 2009, mentre la querela è stata presentata
successivamente con la finalità di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto; la
firma apocrifa apposta in calce alla bolla di consegna è stata apposta, con il
consenso – tacito o espresso – di Signorini ( pp.5 ss. della sentenza d’appello).

dicembre 2008, presso la propria abitazione in Loreto e lo ha regalato a Stoffiner
Pietro che, non usandolo, lo ha a sua volta regalato al fratell, che lo ha per
utilizzato il 15 gennaio 2009. La querela contro ignoti è stata presentata il 24
marzo 2009, affermando di non aver mai ricevuto il Nokia e che la firma sulla
bolla di consegna era falsa”; condotta che dimostra che l’unica “verosimile”
finalità è stata quella di non pagarne il prezzo.
La condotta di Signorini integra,ad avviso del giudice d’appello, il delitto di
calunnia. La richiesta della difesa dell’imputato di qualificare il fatto come
simulazione di reato non ha fondamento, poiché la condotta realizzata è di far
promuovere un procedimento a carico di soggetti che il querelante sapeva del
tutto innocenti.
La circostanza che la querela è stata rimessa allorquando gli organi
inquirenti, sentiti gli Stoffer, avevano già acquisito la prova della falsa
incolpazione, esclude la concessione dell’attenuante dell’ad. 62 n. 6 c.p. Il
ravvedimento operoso, si precisa in sentenza, si configura solo là dove sia
spontaneo e ed efficace e non nel caso in cui sia già raggiunta la prova della
col p evo ezza .

2. Il difensore di Marco Signorini, avv. Giovanni Lauriola, propone ricorso e,
dopo avere riportato la sentenza di primo grado nei punti significativi relativi
all’affermazione di responsabilità e i motivi di impugnazione disattesi dalla Corte
d’appello, deduce:
– vizio di motivazione per travisamento del fatto di reato ed erronea
applicazione dell’ad, 368 c.p. in relazione alla ritenuta affermazione di
responsabilità dell’imputato.
Ad avviso della difesa, l’affermazione di responsabilità è fondata su
presupposto di fatto errato e cioè sulla circostanza che Signorini ebbe a
presentare una denuncia-querela il 24 marzo 2009 alla Procura della Repubblica
di Camerino.

2

Ad avviso del giudice d’appello, Signorini ha regolarmente ricevuto il 19

L’atto in questione è stato presentato e sottoscritto dall’avvocato Giuseppe
Vernacchio, in forza di una “procura speciale e nomina a difensore”, rilasciata il
2 marzo 2009. Pertanto, non si è in presenza di un atto di Marco Signorini, bensì
dell’avvocato Vernacchio, il quale ha provveduto alla sottoscrizione dello stesso
senza avere alcun potere: la “procura” risulta firmata il 2 marzo 2009, mentre
ben 22 giorni dopo era stata presentata la querela per i delitti di falso e di
appropriazione indebita.

la procura speciale autorizzava solo il deposito della querela. Nel caso di specie,
manca il potere di proporre una denuncia-querela.
L’art. 336 c.p.p. consente che la querela venga presentata anche a mezzo di
procuratore speciale, sempre che siano determinati oggetto per cui è conferita e
i fatti ai quali la stessa si riferisca.
Peraltro, la nomina contiene un erroneo riferimento alla denuncia querela
relativa alla mancata consegna del telefono cellulare spedito …..”circa la falsità
della sottoscrizione apposta”. Da quanto riportato in “procura”, ad avviso della
difesa, sembra che la nomina abbia dato per presupposto una denuncia
riguardante una falsa sottoscrizione.
Sostiene la difesa che vi è stato un vizio di “travisamento della prova” su cui
il giudice di merito ha fondato il proprio convincimento.
La difesa pone ulteriormente in rilievo che, secondo la giurisprudenza, il
delitto di calunnia non si configura là dove il reato sia punibile a querela di parte
e tale atto non sia stato ritualmente presentato.
– erronea applicazione dell’art.368 c.p. in punto di dolo del reato e di prova
certa dell’elemento psicologico del reato, contestando le conclusioni raggiunte da
entrambe le decisioni di merito secondo cui ” l’unica finalità verosimile sia stata
quella di sottrarsi al pagamento del prezzo”. Al riguardo, la difesa rileva che la
prova della calunnia richiede la certezza che la volontà dell’imputato sia orientata
a incolpare taluno di un reato della do innocenza l’autore della denuncia è
pienamente consapevole.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato.
In termini coerenti e corretti, entrambi i giudici di merito, hanno affrontato e
positivamente risolto la questione della configurabilità della calunnia a carico di
Signorini nei termini già decritti in narrativa.
L’elemento soggettivo richiesto per la configurazione emerge dalle stesse
modalità della condotta realizzata, e descritta (cfr. pag. 5 sent.) nonché dalla
rimessione della querela il 22 gennaio 2010, due giorni dopo le sommarie
3

La difesa deposita entrambi gli atti unitamente al ricorso, per dimostrare che

informazioni rilasciate da Stoffner Peter e otto giorni dopo quelle rilasciate il 12
gennaio 2010, dal fratello di quest’ultimo, Stoffner Reinhard.
2.Quanto al travisamento della prova dedotto in questa sede, unitamente
alla questione di diritto della irregolarità della querela presentata il 24 marzo
2009 dall’avvocato Giuseppe Vernacchio, in forza di “procura speciale e nomina
di difensore di fiducia” rilasciata il 2 marzo 2009, la questione è infondata,
poiché pone in discussione un documento acquisito agli atti e posto a

presentazione trova conferma nella successiva rimessione della querela, come
correttamente ritenuto dal giudice d’appello per giustificare il diniego della
attenuante dell’art.62 n. 6 c.p..
Tale ultimo rilievo rende inoltre infondato il richiamo della giurisprudenza
secondo cui, là dove non sia presentata querela, non si realizza il delitto di
calunnia.
Nel caso in esame, la querela non solo risulta formalmente presentata, ma
anche successivamente rimessa, circostanza che non comporta il venir meno
della calunnia poiché vi è stato in ogni caso l’avvio di un procedimento penale,
come avviene nell’ipotesi in cui il reato sia prima perseguibile d’ufficio e poi
diventi perseguibile a querela e questa non sia presentata(Sez. VI, 29 marzo
2007, dep. 28 settembre 2007, n, 35800).
Peraltro, la regolarità delle presentazione della querela, nella ricostruzione
dei fatti e dalle decisioni di merito, non risulta posta in discussione nei gradi
precedenti.
Questa Corte si è espressa nel senso che il travisamento della prova, se
ritenuto commesso dal giudice di primo grado, deve essere dedotto al giudice
dell’appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo
essere dedotto con ricorso per cassazione il vizio di motivazione in cui sarebbe
incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato
rappresentato (Sez. V, 24 settembre 2014, dep. 24 novembre 2014, n. 48703).
L’infondatezza della questione posta discende essenzialmente dal fatto che
la querela è stata presentata in forza di una procura speciale del difensore
dell’epoca, avvocato Giuseppe Vernacchio; procura che in epigrafe contiene una
precisa indicazione del fatto che avrebbe dovuto essere oggetto di querela, e
cioè la mancata di consegna del telefono e la falsità della firma apposta in calce
al documento di consegna; elementi chiaramente espressi nella querela
presentata il 24 marzo 2009. Tali circostanze rendono regolare la presentazione
della querela.

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fondamento della ricostruzione dei fatti; documento la cui consapevole

La giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che la procura
speciale, preventivamente rilasciata per la proposizione della querela, deve, a
pena di inammissibilità, contenere il riferimento a specifici reati oppure
l’indicazione delle situazioni in cui il mandatario debba attivarsi, non essendo
sufficiente un generico mandato a proporre querela (Sez. V, 17 marzo 2010,
dep. 30 giugno 2010, n. 24687).
Il ricorso è dunque infondato e va rigettato con la condanna del ricorrente al

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5 aprile 2016.

pagamento delle spese processuali.

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