Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28806 del 22/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28806 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Esposito Gennaro, nato a Napoli il 16/02/1964,
avverso l’ordinanza del 30/10/2015 della Corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha chiesto l’annullamento con
rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo esame;

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, pronunciandosi su
due differenti istanze presentate dal ricorrente, dichiarava non luogo a
provvedere in ordine alla richiesta di rescissione del giudicato e rigettava
1

Data Udienza: 22/06/2016

l’eccezione di nullità del titolo esecutivo attinente alla sentenza emessa nei
confronti dell’Esposito dalla Corte di Appello di Napoli in data 24/02/2006,
irrevocabile il 21/04/2006.
1.2 La Corte, quanto al primo profilo, riteneva vincolante la decisione della Corte
di cassazione con la quale era stata dichiarata inammissibile analoga istanza del
ricorrente volta alla rescissione del giudicato.
1.3 Quanto al secondo profilo, riteneva che le procedure con le quali il ricorrente

fossero state formalmente corrette.
2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo dei suoi difensori, deducendo
violazione di legge e vizio della motivazione per avere la Corte rigettato l’istanza
di restituzione nel termine senza tenere conto non solo del fatto che
l’irreperibilità del ricorrente fosse stata dichiarata senza avere prima effettuato
corrette ricerche del medesimo, ma anche che, in ogni caso, quest’ultimo non
avrebbe mai avuto effettiva conoscenza del procedimento, essendo stato
assistito in entrambi i gradi di giudizio da un difensore di ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
1.La stessa ordinanza impugnata, conformemente al contenuto di una delle due
istanze proposte dal ricorrente (quella datata 24 aprile 2015), dava atto che con
essa egli si lamentava di non aver mai avuto effettiva conoscenza del processo.
Infatti, sulla base di questo presupposto, con la medesima istanza si invocava la
restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Napoli in data 24.2.2006.
Tenuto conto dell’epoca di emissione della citata sentenza, la Corte avrebbe
dovuto valutare la fondatezza dell’istanza di restituzione nel termine alla luce
della normativa e della sua interpretazione giurisprudenziale precedente
all’entrata in vigore dell’istituto della rescissione del giudicato ex art. 625-ter
cod. proc. pen., introdotto con la legge 28 aprile 2014 n. 67.
Vale a dire che il parametro di riferimento doveva essere l’art. 175 cod. proc.
pen., in vigore prima della detta modifica normativa sul processo cosiddetto in
a bsentia .
2. Fatta questa premessa, la Corte di Appello si premurava di sottolineare che
nei due gradi del giudizio di merito erano state correttamente effettuate le
ricerche volte a dichiarare l’irreperibilità del ricorrente, dal che ne faceva
discendere che le notifiche di tutti gli atti del processo, ivi compreso l’estratto
della sentenza contumaciale di secondo grado, fossero stati correttamente
2

era stato dichiarato irreperibile nei giudizi di merito di primo e secondo grado

,

,

effettuati presso il difensore di ufficio di quest’ultimo, circostanza che escludeva
ogni patologia del titolo esecutivo.
Tuttavia, occorre osservare, in primo luogo e condividendo quanto ritenuto dalla
Corte di cassazione, che, alla luce della normativa di riferimento prima indicata,
non è sufficiente accertare la regolarità formale della notifica per dedurne che
l’interessato avesse avuto effettiva conoscenza del provvedimento (in questo
caso del processo d’appello e della sentenza contumaciale di secondo grado),

appello presso il difensore di ufficio, sia certo che l’imputato non l’abbia ricevuta
personalmente se non per fictio iuris.
In tal caso, il giudice non può arrestarsi all’esame della ritualità formale della
notifica, ma deve esaminare la prospettazione relativa alla mancanza di effettiva
conoscenza dell’atto, considerato che l’art. 175, comma 2, cod. proc.pen. – come
modificato dal D.L. n. 17 del 2005, conv. con modif. nella L.n. 60 del 2005 – ha
sostituito alla prova della non conoscenza del procedimento – che in passato
doveva essere fornita dall’interessato – una sorta di presunzione iuris tantum di
non conoscenza, ponendo, in tal modo, a carico del giudice l’onere di reperire
agli atti l’eventuale prova positiva e, più in generale, di accertare se l’interessato
abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente e
consapevolmente rinunciato a proporre impugnazione (Sez. 3, n. 38295 del
03/06/2014, Petreto; Sez. 4, n.3564 del 12/01/2012, Amendola; Sez.3, n.24065
del 13/05/2010, Battanza).
Più in particolare, la giurisprudenza di legittimità assolutamente consolidata ha
avuto modo di sottolineare che la prova dell’effettiva conoscenza del processo
non può ritenersi sussistere in caso di notificazione effettuata al difensore di
ufficio, a meno che l’effettiva conoscenza non emerga aliunde, ovvero vi sia la
prova che il difensore di ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad
instaurare un effettivo rapporto professionale con lui (da ultimo, Sez. 4, n. 8104
del 15/11/2013, Djordjevic, Rv. 259350; Sez. 4, n. 991 del 18/07/2013, Auci,
Rv. 257901; Sez. 6, n. 19781, del 05/04/2013, Nikolic, Rv. 256229).
La Corte di Appello non ha minimamente affrontato tale questione, invero
decisiva, secondo quanto correttamente osservato dal Procuratore generale,
indipendentemente dalla regolarità del procedimento formale adottato per
arrivare alla dichiarazione di irreperibilità del ricorrente.
Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio
ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli al fine di verificare se vi sia agli
atti la prova positiva in ordine all’effettiva conoscenza del procedimento da parte
del ricorrente, a prescindere dalla ritualità della notifica degli atti processuali al
difensore di ufficio; tale verifica non è effettuabile in questa sede.
3

tanto più ove, essendo stata eseguita la notifica del decreto di citazione in

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte di
Appello di Napoli per nuovo esame.
Così deliberato in Roma, camera di consiglio del 22.06.2016.
Il Presiden

Il consigliere relatore

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