Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28802 del 15/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28802 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli nel
procedimento contro:
Olisterno Raffaele, nato a Napoli il giorno 19/11/1961
avverso la ordinanza n. 1207/15 in data 17/11/2015 del Tribunale di Napoli in
funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale presso questa Corte Suprema che ha concluso chiedendo dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso con i conseguenti provvedimenti di legge.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 17 novembre 2015, a seguito di giudizio di
riesame, il Tribunale di Napoli ha annullato il decreto di sequestro preventivo di
denaro, gioielli ed orologi rinvenuti presso l’abitazione di Raffaele Olisterno che
era stato emesso dal Tribunale di Napoli in data 30 ottobre 2015.

Data Udienza: 15/06/2016

2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Napoli, deducendo con motivo unico
l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale.
Sulla premessa che nei confronti dell’Olisterno si procede per i reati di
partecipazione ad associazione per delinquere aggravata dal metodo e dalla
finalità mafiosa, nonché per altri reati (ricettazione di preziosi e intestazione
fittizia di società riconducibili ad un clan camorristico), rileva il ricorrente che il

nel decreto del Pubblico Ministero che coinvolgeva anche l’Olisterno e fondava
altro sequestro emesso a carico del predetto.

3. In data 10/6/2016 la difesa dell’imputato ha depositato in cancelleria
una memoria evidenziato ragioni di inammissibilità o rigetto del ricorso del
Pubblico Ministero.

4. Il ricorso è manifestamente infondato.
Come correttamente argomentato dal Procuratore Generale nella propria
requisitoria scritta datata 26 febbraio 2016, l’atto di gravame è completamente
fuori fuoco rispetto alle argomentazioni del Tribunale del riesame di cui
all’ordinanza impugnata e, quindi, non si confronta con esse.
Basta infatti leggere l’ordinanza impugnata per rendersi conto di come il
Tribunale del riesame non ha posto il problema del fumus commissi delicti (sul
quale il ricorrente erroneamente insiste) che appare superato dall’intervenuta
emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell’Olisterno atteso
che – come la Corte di legittimità ha già reiteratamente avuto modo di precisare
– non è proponibile in sede di riesame del provvedimento che dispone il
sequestro preventivo la questione relativa alla sussistenza del “fumus commissi
delicti”, qualora sia intervenuto il decreto che dispone il rinvio a giudizio del
soggetto interessato – che spiega efficacia preclusiva alla delibazione del “fumus”
del reato e ciò perché il decreto che dispone il giudizio reca in sé una positiva
delibazione di sussistenza dell’ipotizzata fattispecie di reato, che è più intensa
della mera valutazione sommaria compiuta in sede di emissione della misura
cautelare reale (per l’appunto, il fumus commissi delicti) (cfr. ex multis: Sez. 2,
n. 2210 del 05/11/2013, dep. 2014, Bongini, Rv. 259420).
In realtà le ragioni dell’annullamento del decreto sono state di carattere
formale e del tutto differenti e legate:

2

fumus commissí delicti ed il periculum in mora erano già adeguatamente descritti

a) alla mancata esplicitazione nel provvedimento impugnato del

periculum in

mora;
b) alla confusione e non meglio precisata natura/funzione del sequestro che non
era dato comprendere se sia stato adottato ex art. 240 cod. pen. o ex art. 12sexies I. 356/92, situazioni che, come è noto si fondano su presupposti giuridici
del tutto differenti;
c) alla assoluta carenza di motivazione in relazione ad entrambe le ipotesi di

una pertinenzialità del bene sottoposto a cautela reale con il reato sia nella
situazione alternativa nell’ottica di sproporzione tra bene e condizioni
economiche dell’imputato e giustificazione del possesso degli stessi.
Tutto qui!
Le evidenziate carenze motivazionali del provvedimento impugnato hanno
reso del tutto legittimo il provvedimento di annullamento del decreto impugnato
e le non pertinenti motivazioni del ricorso che in questa sede ci occupa
impongono la declaratoria di inammissibilità dello stesso.

5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso il 15/06/2016.

sequestro finalizzate alla confisca e di cui al punto che precede sia nell’ottica di

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