Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2880 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2880 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANTAGATA LUCA N. IL 11/07/1990
avverso la sentenza n. 1760/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
12/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 11/11/2015

OSSERVA
1. Santagata Luca, giudicato colpevole con la sentenza di cui in epigrafe
del reato di guida in stato d’ebbrezza alcolica e condannato alla pena di
giustizia, lamenta violazione di legge per essere stato effettuata la prova
alcolimetrica a distanza di tempo dal controllo su strada.

2.1. Il ricorrente mette in dubbio il risultato del test effettuato mediante
spirometro a distanza (asserisce, quasi tre ore) dall’intimazione di alt per
il controllo, tempo d’attesa resosi necessario per organizzare i controlli
nei confronti dei giovani provenienti da una festa rave, e durante il quale
l’imputato afferma di avere assunto delle birre, che avevano falsato il
risultato dell’esame. La prospettazione, oltre a mostrarsi palesemente
incongruente, siccome correttamente ritenuto dal Giudice di merito,
presupponendo un inspiegabile condotta autolesionistica del soggetto,
posta in essere eludendo la vigilanza della p.g. operante, collide
irrimediabilmente con l’osservazione dello stato psico-fisico che l’imputato
mostrava al momento del controllo su strada (“difficoltà di espressione,
reazioni inconsuete… alito vinoso, difficoltà di coordinamento”).
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.
Così dea in :oma, 11 novembre 2015

2. Il ricorso è inammissibile.
La formulata censura è manifestamente infondata ai sensi dell’art. 606,
co. 3°, c.p.p. e sorrette da argomentazioni già vagliate e risolte
negativamente dal giudice del merito e, in parte nuove.

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