Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 288 del 27/09/2017

Penale Sent. Sez. 2 Num. 288 Anno 2018
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

ha pronunciato la seguente

SEMPLIFICATA
SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 08/03/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI
che ha…cerrnso per
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il c5.ent`ore

Data Udienza: 27/09/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. A.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale
Corte di Appello di Trieste il 24/5/2016 ha confermato il giudizio di penale responsabilità
espresso nei suoi confronti con sentenza del 6/5/2013 dal Tribunale di Udine, sezione
distaccata di Pordenone, in relazione al delitto di cui all’art. 641 cod. pen., per aver effettuato
un ordinativo di merce richiedendo alla ditta fornitrice, il giorno stesso della consegna, di poter

copertura, poi rendendosi irreperibile.
2. A sostegno del ricorso viene dedotta la violazione di legge in relazione alla riconosciuta
responsabilità del ricorrente, assumendosi a tal fine che la stessa richiesta di modificare le
modalità di pagamento altro non era che un’ammissione dell’impossibilità di ottenere dalla
propria banca il rilascio di un assegno circolare per mancanza di fondi, sicché si tratterebbe di
elemento inidoneo a dimostrare che l’intenzione del ricorrente fosse quella di non adempiere.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto si discosta dai parametri dell’impugnazione di
legittimità stabiliti dall’art. 606 comma cod. proc. pen.
Questa Corte di Cassazione ha ripetutamente evidenziato che, in tema d’insolvenza
fraudolenta, la prova del preordinato proposito di non adempiere alla prestazione dovuta sin
dalla stipula del contratto, dissimulando lo stato di insolvenza, può essere desunta anche da
argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell’azione e dal comportamento
successivo all’assunzione dell’obbligazione, ma non esclusivamente dal mero inadempimento
che, in sé, costituisce un indizio equivoco del dolo (Sez. 2, n. 6847 del 21/01/2015, Rv.
262570; Sez. 2, n. 8893 del 03/02/2017, Rv. 269682): nel caso di specie, senza incorrere i
vizi logici il giudice di merito ha desunto la prova dell’elemento soggettivo del reato non solo
dalla richiesta rivolta dal A.A. alla persona offesa di sostituire la già concordata
modalità di pagamento con assegno circolare con quella a mezzo di un assegno bancario, poi
risultato privo di copertura, ma anche con gli accertamenti della Guardia di Finanza di Udine
dai quali è emerso che il conto corrente su cui era stato tratto l’assegno al momento della
consegna era già da giorni privo di fondi e, al 23/4/2010, disponeva di pochissimi euro: con
una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità perché priva di illogicità evidenti,
pertanto, la Corte territoriale ha desunto da tali elementi, valutati anche alla luce
dell’irreperibilità del A.A. immediatamente dopo i fatti oggetto del procedimento, la
prova del preordinato proposito dello stesso di dissimulare lo stato di insolvenza e non
adempiere l’obbligazione
4.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara

inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
1

sostituire il pagamento concordato con la dazione di un assegno bancario che risultava privo di

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro a favore della cassa delle
ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.

Il Consigliere estensore
Dott.

 

Il Presidente
Dott. Franco yiandanese

Così deciso nella camera di consiglio del 27 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA