Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 288 del 15/11/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 288 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: FIANDANESE FRANCO
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di Bevilacqua
Damiano,
nato a Reggio Calabria il 13.10.1984,
avverso la
sentenza della Corte di Appello di
Reggio Calabria, in data 29 gennaio 2013, di
conferma della sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria, in data 23 agosto 2012;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal
consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del
sostituto
generale
procuratore
dott.
Mario
Fraticelli, che ha concluso per l’annullamento con
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Data Udienza: 15/11/2013
rinvio limitatamente alla recidiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con
sentenza in data 29 gennaio 2013, confermava la
condanna alla pena di anni uno e mesi otto di
agosto 2012 dal Tribunale di Reggio Calabria nei
confronti di Bevilacqua Damiano, dichiarato
colpevole del delitto di tentata rapina.
Propone ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, deducendo mancanza di motivazione in
relazione all’aumento di pena di mesi cinque di
reclusione per il riconoscimento della contestata
recidiva semplice.
Il ricorrente osserva che la Corte di Appello,
nonostante si tratti di recidiva facoltativa, e,
quindi, di applicazione discrezionale, in relazione
ad un’unica sentenza di applicazione di pena su
richiesta delle parti per il reato di furto,
irrevocabile il 27 novembre 2003, e, pertanto, un
precedente datato e di modesta entità, abbia omesso
qualsiasi motivazione a giustificazione
dell’applicazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è fondato e deve essere
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reclusione ed euro 900 di multa pronunciata il 23
accolto.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha
chiarito che, in tema di recidiva facoltativa, è
richiesto al giudice uno specifico dovere di
motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli
del 27/10/2011 – 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251690).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che, nonostante
sul punto fosse stato formulato uno specifico
motivo di appello, la sentenza impugnata e quella
di primo grado non spiegano le ragioni per le quali
l’unico precedente penale risalente all’anno 2003
sia ostativo ad una valutazione positiva di
esclusione della recidiva. Nel caso in cui tale
precedente sia rappresentato da una sentenza di
applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., come
affermato dal ricorrente, deve, inoltre, tenersi
conto del principio giuridico secondo il quale, in
tema di patteggiamento, la declaratoria di
estinzione del reato conseguente al decorso dei
termini e al verificarsi delle condizioni previste
dall’art. 445 cod. proc. pen. comporta l’esclusione
degli effetti penali anche ai fini della recidiva
(Sez. 3, n. 7067 del 12/12/2012 – 13/02/2013,
Micillo, Rv. 254742).
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escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla
applicabilità della recidiva con rinvio ad altra
sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2013.