Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28799 del 10/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28799 Anno 2016
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

Data Udienza: 10/06/2016

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI L’AQUILA
nei confronti di:
NACCARELLA ANTONIO nato … il 22/06/1964
avverso l’ordinanza n. 88/2016 del TRIBUNALE del RIESAME di L’AQUILA,
del 17/03/2016;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
sentite le conclusioni del PG Dott STEFANO TOCCI, che ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. FRANCESCO DI CESARE del foro di Sulmona, che si è
associato alle conclusioni del PG.

1

FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 10/3/2016 1’17/3/2016 il Tribunale del riesame di L’Aquila, in riforma
dell’ordinanza del 23/2/2016 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Sulmona aveva disposto l’applicazione della misura coercitiva degli arresti domiciliari nei
confronti di Naccarella Antonio in relazione al reato di cui all’art. 648 bis cod. pen, ha sostituito
la predetta misura con quella dell’obbligo della presentazione giornaliera alla P.G., in quanto,
pur riconoscendo il pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie, ha ritenuto che al

degli arresti domiciliari, quale l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero
presso il Tribunale di Sulmona, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata e
lamentando, a tal fine, i vizi della motivazione del provvedimento che, a dire del ricorrente,
avrebbe modificato l’originaria misura “in maniera del tutto apodittica”, senza specificare gli
elementi dai quali desumere la specifica idoneità della misura adottata a salvaguardare le
esigenze cautelari.
Con successiva ordinanza del 6/5/2016, però, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Sulmona ha revocato anche la misura cautelare dell’obbligo della presentazione
alla P.G., ritenendo del tutto cessate le esigenze cautelari poste a fondamento della misura in
atto, essendo stata messa in liquidazione la società di cui l’indagato si sarebbe avvalso per la
realizzazione del reato contestato, ed avendo lo stesso stipulato un contratto di lavoro idoneo a
consentirgli di procurarsi lecitamente i mezzi di sussistenza.
Consegue a tale pronunzia l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
,dal momento che la revoca della misura cautelare disposta dal tribunale del riesame con il provvedimento
impugnato in alcun modo potrebbe essere intaccata da qualsiasi pronunzia di questa Corte in ordine alla
legittimità o meno del suddetto provvedimento.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio del 10 giugno 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

soddisfacimento delle esigenze cautelari fosse sufficiente una misura meno gravosa di quella

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