Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28797 del 10/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28797 Anno 2016
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

Data Udienza: 10/06/2016

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PRUITI CIARIELLO BASILIO
avverso l’ordinanza n. 1636/2015 del TRIBUNALE del RIESAME di TORINO,
del 07/01/2016

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
udito il P.G. dott. STEFANO TOCCI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7/1/2016 il Tribunale del riesame di Torino ha rigettato l’appello
proposto nell’interesse di Pruiti Ciariello Basilio avverso l’ordinanza emessa il 23/11/2015 dal
Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cuneo, con la quale era stata rigettata
l’istanza di sostituzione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere con quella
degli arresti domiciliari.
Propone ricorso per cassazione il Pruiti, a mezzo del difensore, chiedendone

motivazione in ordine al requisito dell’attualità delle esigenze cautelari ed all’inidoneità del
bracciale elettronico alla loro salvaguardia, assumendo essere state espresse quanto al primo
profilo solo valutazioni meramente ipotetiche ed astratte, e quanto all’inidoneità degli arresti
domiciliari con braccialetto elettronico solo congetture slegate dal caso concreto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei
provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale:
secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l’ordinamento non conferisce
alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle
vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione
delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze
cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito
esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare,
nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò,
circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia
rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende
l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente
significative che lo hanno determinato; 2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità
delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del
25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760).
Tanto precisato, nel caso di specie deve rilevarsi che il provvedimento impugnato non
presenta i vizi denunciati con il ricorso, in quanto, con riferimento al profilo inerente la
sussistenza delle esigenze cautelari, con argomentazioni congrue e prive di vizi logici il
Tribunale del riesame di Torino ha desunto la concretezza ed attualità del pericolo di recidive
specifiche dalla pluralità di precedenti penali da cui è gravato il Pruiti, tre dei quali per rapina,
altri comunque per delitti contro il patrimonio ed altri ancora per delitti in materia di
stupefacenti, dalla reiterazione di rapine a mano armata ai danni di filiali bancarie (sei episodi
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l’annullamento e lamentando, a tal fine, quale unico motivo di gravame, il difetto di

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in concorso con altri nell’arco di appena tre mesi) e dalla mancanza di stabile attività lavorativa
o, comunque, di lecite fonti di reddito. Il predetto curriculum criminale è stato ritenuto
evidenziare altresì, congiuntamente alle modalità dei fatti, un’assoluta insensibilità alle
pregresse esperienze giudiziarie e carcerarie, tale da indurre a ritenere che qualsiasi
prescrizione inerente misure meno afflittive potrebbe essere elusa dal ricorrente e che anche
gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico non gli impedirebbero di riallacciare, con
qualsiasi mezzo, contatti con gli ambienti criminosi con i quali potrebbe cooperare alla
reiterazione di reati per procurarsi il necessario al proprio sostentamento: anche tali

evidenti.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell’art. 94 comma 1 ter. disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso nella camera di consiglio del 10 giugno 2016

valutazioni, tutt’altro che astratte, risultano aderenti al caso concreto e prive di illogicità

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