Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28795 del 11/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 28795 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE BIASI IGNAZIO N. IL 31/03/1988
avverso l’ordinanza n. 3432/2015 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
09/12/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GI VANNA VERGA;
latie/sentite le conclusioni del PG Dott. ige

Udit i difensor Avv. – Moki

Data Udienza: 11/05/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per cassazione DE BIASI Ignazio avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di
Roma che il 9 dicembre 2015 ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari
del locale Tribunale che gli ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari per truffa
aggravata ai sensi dell’articolo 61 numero 5 codice penale. L’aggravante è stata contestata per
essersi gli imputati approfittati dello stato di disoccupazione in cui versavano i candidati in un
periodo di grave crisi economica

Lamenta che detta aggravante è stata collegata alla condizione di disoccupazione che
unitamente all’età dei truffati in tempi come quelli correnti, segnati da una profonda crisi
occupazionale che riguarda soprattutto l’universo giovanile, integri uno stato di minorata difesa
tenuto conto della intuibile maggiore proclività dei ragazzi ad affidarsi all’aspettativa di una
insperata soluzione dei problemi economici ed esistenziali connessi a sicure fonti di reddito.
Sostiene che le motivazioni fornite dai giudici di merito si pongono in netta antitesi con le
caratteristiche specifiche della circostanza aggravante della minorata difesa, ben evidenziate
dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che richiedono, perché possa applicarsi la circostanza,
che le condizioni di tempo, luogo e persona abbiano in concreto effettivamente ostacolato la
pubblica o privata difesa, non essendo sufficiente la idoneità astratta di quelle condizioni a
favorire la commissione del reato. E’ stato sottolineato che la giurisprudenza di questa corte ha
affermato che ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa,
l’età avanzata della vittima del reato, anche a seguito delle modificazioni legislative introdotte
dalla legge n. 94 del 2009, è rilevante nel senso che impone al giudice di verificare, allorché il
reato sia commesso in danno di persona anziana, se la condotta criminosa posta in essere sia
stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella
comprensione degli eventi secondo criteri di normalità (Cass. N. 35997/2019 Riv. N. 248163).
Ancora che la valutazione della sussistenza dell’aggravante della minorata difesa va operata
dal giudice, caso per caso, valorizzando situazioni che abbiano ridotto o comunque ostacolato,
cioè reso più difficile, la difesa del soggetto passivo, pur senza renderla del tutto o quasi
impossibile, agevolando in concreto la commissione del reato. (Fattispecie in materia di truffa
in danno di una pluralità di persone offese, nella quale la Corte ha ritenuto sussistente
l’aggravante nella condotta degli imputati che prospettavano alle vittime stabili occupazioni di
lavoro, con approfittannento, a seconda dei casi, delle condizioni di crisi economica delle vittime
medesime o di situazioni familiari di forte disagio delle stesse, colpite da recenti gravi lutti
familiari Cass. n. 6608 del 2013 Rv. 258337).
Ed è sottolineato che tale condizione di minorata difesa deve essere riconosciuta dall’autore del
reato che ne ha approfittato, accertamento che è stato assolutamente omesso nella fattispecie
in esame e che l’esclusione dell’aggravante comporta la inapplicabilità della misura .
1

Deduce il ricorrente che l’aggravante in argomento è stata erroneamente configurata.

Il ricorso è fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.
Mette in dubbio il ricorrente la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p. contestata
nel caso di specie “perché il fatto sarebbe stato commesso approfittando dello stato di
disoccupazione dei giovani in un periodo di particolare crisi economica sul territorio nazionale”,
aggravante ritenuta sussistente dal Tribunale “a fronte della grave crisi economica ed
occupazionale che nel presente momento storico investe in particolare il mondo giovanile, ma
anche chi proprio perché non più giovane e non sufficientemente anziano per il pensionamento

La circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., comma, 1, n. 5, è configurabile quando
l’agente approfitti di circostanze a lui favorevoli, di tempo, di luogo o di persona (anche in
relazione all’età), da lui conosciute e che abbiano, in relazione alla situazione fattuale in
concreto esistente, ostacolato la reazione dei privati parti lese, agevolando in concreto la
commissione del reato.
Quanto alle circostanze relative alla persona, è pacifico che esse considerino situazioni di
inferiorità della vittima di cui approfitti l’autore del reato
Il fondamento dell’aggravante risiede nella considerazione in termini di maggior disvalore della
condotta lì dove il reo approfitti, attraverso un meditato calcolo, delle possibilità di facilitazione
dell’azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l’azione verrà a svolgersi. Secondo
la dottrina e parte della giurisprudenza che individuano come soggettiva la circostanza in
argomento, la esistenza di detto contesto “oggettivamente agevolativo” dovrebbe rientrare
nella previsione del soggetto agente sì da manifestare una più elevata indole criminale, tale da
giustificare l’incremento sanzionatorio. Deve però rilevarsi che in sede di applicazione
giurisprudenziale anche lì dove si è optato per la natura oggettiva della circostanza (Sez. 5 n.
14955 del 23.2.2005, rv 206336), si è comunque posto l’accento sulla necessaria
individuazione di concrete condizioni tali da facilitare l’azione delittuosa intrapresa.
E’ stato così affermato da questa Corte ( Cass. N. 40293 del 2013 Rv. 257248; N.6608 del
2014; N. 43128 del 2014) che la valutazione della sussistenza dell’aggravante va operata dal
giudice, caso per caso, valorizzando situazioni che abbiano ridotto o comunque ostacolato, cioè
reso più difficile, la difesa del soggetto passivo, pur senza renderla del tutto o quasi
impossibile, agevolando in concreto la commissione del reato. Occorre perciò che la difesa sia
stata concretamente ostacolata non bastando l’idoneità astratta di quelle condizioni a favorire
la commissione del reato (Cass. , N. 5266 del 2006 Rv. 233573, N. 8819 del 2010 Rv. 246160;
N. 3598 del 2011 Rv. 249270).
Alla stregua dei principi indicati può affermarsi che il Tribunale non ha compiutamente spiegato
in cosa consistesse lo stato di debolezza psichica delle vittime che avrebbe, nei singoli casi,
ridotto la capacità di difendersi dalle condotte truffaldine oggetto di contestazione ed agevolato
in concreto la commissione dei reati, determinando uno stato di minorata difesa tale da
2

e si trovi a causa di un licenziamento alla ricerca di un’occupazione”

facilitare le imprese delittuose. Considerato che non può infatti essere ritenuta sufficiente
l’astratta idoneità delle condizioni a favorire la commissione del reato, lo stato di inferiorità
psichica non può essere individuato esclusivamente nella generale crisi economica ed
occupazionale che investe il settore giovanile e quello non ancora sufficientemente anziano per
il pensionamento, e neppure nella generica aspirazione ad un posto di lavoro come strumento
di riaffermazione della propria dignità, provata dalla mancanza di prospettive, come invece
hanno fatto i giudici di merito.

che si atterrà ai principi indicati, limitatamente alla circostanza di cui all’art. 61 n. 5 c.p. ,con
integrale trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Roma.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del Riesame di Roma limitatamente alla
circostanza di cui all’art. 61 n. 5 c.p. Ordina l’integrale trasmissione degli atti al Tribunale del
Riesame di Roma.
Così deliberato in Roma 1’11.5.2016
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Ugo

NZO

L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale del Riesame di Roma,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA