Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28794 del 03/03/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28794 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VALPA CARLO N. IL 12/02/1968
avverso l’ordinanza n. 1371/2015 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
04/11/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Udit i difensor Avv.; 2e

Data Udienza: 03/03/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

VALPA Carlo indagato per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 628 cod. pen., sottoposto alla misura della custodia cautelare disposta con ordinanza 4.11.2015 dal
Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Sciacca, tramite il difensore ricorre per Cassazione, avverso il suddetto provvedimento, denunciando con motivo
unico la violazione dell’art. 294 comma 5 cod. proc. pen.
La difesa sostiene essere stato violato il diritto di difesa dell’imputato, perché, sottoposto a misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Sciac-

ca, veniva tratto in arresto in Palermo e ivi interrogato ex art. 294 cod. proc. pen.
dal magistrato all’uopo delegato, senza che la difesa fosse messa nelle condizioni
di poter esaminare gli atti posti a fondamento del provvedimento cautelare, siccome non trasmessi in copia all’Autorità giudiziaria delegata per l’incombente
dell’interrogatorio di garanzia.
La difesa segnala che l’avviso dell’interrogatorio di garanzia conteneva la fissazione dell’udienza per il giorno 18.9.2015 (ore 9), sicché è comunque mancato il
tempo materiale per procedere alla consultazione degli atti anche presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria emittente il provvedimento.
Denunciata la nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. al Giudice delle indagini
preliminari di Palermo, al Tribunale del riesame di Palermo, al Giudice delle indagini preliminari di Sciacca e al Tribunale del riesame di quest’ultima città, la difesa, in questa sede si duole della reiezione di quanto sostenuto con la richiesta di
riesame affermando che la denunciata violazione è stata rigettata con motivazione
che non coglie adeguatamente la rilevanza dell’esercizio concreto del diritto di difesa il cui presupposto, tanto per l’indagato quanto per il suo difensore, è la facoltà di prendere visione degli atti posti a fondamento del provvedimento cautelare.
In subordine la difesa ricorrente denuncia questione di legittimità costituzionale
dell’art. 294 comma 5 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111 comma 3 e 3
comma 1 Cost. e art. 6 §3 CEDU quale norma interposta ex art. 117 comma 1
Cost. nella parte in cui la norma processuale non prevede che, per il compimento
dell’interrogatorio di persona sottoposta a misura cautelare da assumere presso la
circoscrizione di altro Tribunale, il giudice territorialmente competente deve trasmettere tutti gli atti e non solo l’ordinanza di applicazione della misura cautelare,
così come si evince dall’art. 293 comma 3 cod. proc. pen. depositati dal Pubblico
Ministero a sostegno della detta ordinanza cautelare.

1

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va rigettato per le medesime ragioni già enunciate da questa Corte nella sentenza Cass. sez. 6 n. 49538 del 25.11.2009 che viene qui integralmente richiamata con trascrizione del suo contenuto, siccome in toto condivisa
da questo Collegio.
La questione di diritto che il ricorrente pone a questa Corte è se nel caso in cui
l’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale sia assunto
nella circoscrizione di altro Tribunale ex art. 294 cod. proc. pen. comma 5, oltre

all’ordinanza cautelare, debbano essere trasmessi al giudice delegato, e posti a disposizione della difesa presso tale sede giudiziaria – anche gli atti presentati a
norma dell’art. 291 n.1 cod. proc. pen.
Come osservato nel precedente richiamato va ribadito che il rnicrosistema afferente gli adempimenti successivi all’esecuzione di un’ordinanza cautelare personale
prevede che:

il difensore, fiduciario o d’ufficio contestualmente designato, sia informato
dell’avvenuta esecuzione della misura immediatamente (incombente che risulta essere stato correttamente eseguita, non essendo state formulate
censure sul punto;

subito dopo la notificazione o l’esecuzione, l’ordinanza sia depositata nella
cancelleria del giudice che l’ha emessa unitamente alla richiesta del Pubblico Ministero e agli atti presentati con la stessa; l’avviso dell’avvenuto deposito va quindi notificato al difensore;

il contenuto e le modalità dell’interrogatorio sono quelli previsti dagli artt.
64 e 65 cod, proc. pen., in particolare con la contestazione in forma chiara
e precisa del fatto attribuito, con l’indicazione degli elementi di prova, la
comunicazione delle fonti di prova (se non possa derivarne pregiudizio per
le indagini).

Il deposito dell’ordinanza cautelare e degli atti che ne costituiscono il fondamento
presso la cancelleria del giudice che ha emesso la misura è un incombente obbligatorio, caratterizzato da assoluto automatismo e costituisce pertanto aspetto della procedura noto alla parte e alla sua difesa tecnica [Cass. SU 26798 28.6.2005,
Vitale]. La notifica dell’avviso di deposito al difensore assolve la sola funzione di
consentire la decorrenza di un termine certo per le eventuali impugnazioni ex art.
309 comma 3 e art. 391 comma 7 cod. proc. pen. [Cass. SU 26798 28.6.2005,
Vitale]. Il diritto di difesa è salvaguardato quando nell’interrogatorio delegato,
comunque vi sia una contestazione esaustiva ai sensi degli artt. 64 e 65 cod. proc.
pen. [Cass. sez 2 n. 49211 18.11.2003, Zamarian; Cass. sez. 6 1146 7.3.2000,
Kolovos].

2

La pretesa del ricorrente di ritenere la nullità per violazione del diritto di difesa per
non avere avuto gli atti disponibili presso il giudice della diversa circoscrizione in
cui si è svolto l’interrogatorio, ed in ragione del ristretto tempo intercorso tra l’avviso di deposito e l’espletamento dell’interrogatorio in altra sede giudiziaria, è pertanto infondata, sia perché la conoscenza dell’avvenuto deposito (e comunque la
possibilità di verificarne la concretizzazione) costituendo questo un adempimento
necessario è conseguente già alla ricezione dell’avviso ex art. 293 comma 1 cod.
proc. pen., ovvero alla stessa nomina fiduciaria che intervenga da parte del soggetto nei cui confronti la misura sia già stata applicata; sia perché è sempre facol-

tà del difensore chiedere, anche ai fini della consultazione degli atti, un differimento dell’interrogatorio nell’ambito dei cinque giorni previsti dall’art. 294 cod.
proc. pen. [Cass. sez 1 n. 30733 11.7.2007, Bubba].
Va pertanto confermato il principio di diritto per il quale, in caso di interrogatorio
ex art. 294 cod. proc. pen. della persona sottoposta a misura cautelare personale
da assumersi in altra circoscrizione, l’omessa trasmissione della richiesta del Pubblico Ministero e degli atti di cui all’art. 291 cod. proc. pen. comma 1 al giudice incaricato non configura di per sé una nullità perché il diritto di difesa è salvaguardato dall’avvenuto deposito degli atti presso la cancelleria del giudice che ha
emesso l’ordinanza cautelare, dopo la esecuzione della misura e dalla possibilità
per la difesa di richiedere un differimento dell’interrogatorio stesso.
La subordinata questione di legittimità costituzionale dell’art. 294 cod. proc. pen.
prospettata dalla difesa è da ritenersi non rilevante ai fini del presente giudizio,
alla luce della considerazione che il sistema processuale, attraverso la possibilità
per la difesa di richiedere un differimento dell’interrogatorio ex art. 294 cod.proc.
pen., appronta, in un equilibrato contemperamento di contrapposti interessi, un
rimedio a favore della difesa stessa per poter procedere alla consultazione degli
atti depositati presso la cancelleria del giudice emittente del provvedimento. Nel
caso in esame non risulta che la difesa abbia esercitato tale diritto, sicché la prospettata questione perde definitivamente il carattere della rilevanza, posto che
non risulta neppure essere stato esperito il rimedio previsto dalla legge per la tutela dei diritti dell’imputato.
Per le suddette ragioni il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Si manda alla cancelleria per le comunicazioni di
legge ex art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

3

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si
comunichi ai sensi dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 3.3.2016

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