Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28793 del 03/03/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28793 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANDRUKHIV SERHII N. IL 03/06/1993
avverso l’ordinanza n. 10621/2015 PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO TRIBUNALE di NAPOLI NORD, del 05/11/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 03/03/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE
ANDRUKHIV SERHII ricorre per Cassazione avverso il provvedimento 5.11.2015
con il quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale Napoli Nord ha revocato
il proprio precedente provvedimento di restituzione delle cose sequestrate nel corso del procedimento penale n. 10621/2015 a carico del detto ricorrente.
Il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento impugnato denunciando, ex
art. 606 lett. b) in relazione all’ar. 263 cod. proc. pen., con un unico motivo la sua
nullità per violazione di norme di legge e per abnormità; dopo avere premesso
che in data 2.11.2015 il Pubblico Ministero aveva disposto la restituzione di un

personal computer, un telefono cellulare, un Ipad sequestrati in data 12.10.2015
dalla Guardia di Finanza, sull’assunto dell’insussistenza di esigenze probatorie, il
ricorrente riferisce che lo stesso Pubblico Ministero, prima dell’esecuzione del
provvedimento di dissequestro, ne ha disposto la revoca ravvisando la necessità di
procedere ad accertamenti tecnici.

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, perché proposto fuori dei casi consentiti dalla legge.
Va premesso che il decreto impugnato non è atto abnorme, perché non si colloca al di fuori del sistema ordinamentale vigente: si tratta di atto che rientra nella
sfera dei poteri propri dell’organo giurtsrtizinnale. che lo ha emesso. Infatti come
rientra fra i poteri del Pubblico Ministero, ricorrendone le condizioni, disporre il sequestro del corpo del reato e il suo dissequestro, nello stesso ambito ricorre anche
il potere di revoca del decreto di dissequestro non ancora eseguito, purché ne siano succintamente indicate le ragioni, come è avvenuto nel presente caso.
Esclusa la ricorrenza del vizio dell’abnormità, che avrebbe giustificato la legittimità
dell’odierno ricorso, va osservato che il provvedimento in esame non è immediatamente ricorribile in questa sede, dovendo essere oggetto di opposizione avanti il
giudice delle indagini preliminari, così come previsto dall’art. 263 cod. proc. pen.
per tutti i casi di impugnazione di provvedimenti assunti dal Pubblico Ministero in
subiecta materia [art. 263 commi 4 e 5 cod. proc. pen.]
Per le suddette ragioni il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C
1.000,00 alla Cassa delle ammende, così equitativannente determinata la sanzione
amministrativa, ravvisandosi nella condotta processuale dei ricorrente gli estremi
della responsabilità ivi prevista

1

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 3.3.2016

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