Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28790 del 16/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28790 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI VIRGINIO ADOLFO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRANZINI LUCIO N. IL 16/10/1962
avverso la sentenza n. 10926/2013 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
28/11/201Z
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADOLFO DI VIRGINIO;

Data Udienza: 16/04/2014

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La richiesta di applicazione della pena o il
consenso ad essa prestato comportano l’implicita rinuncia a qualsiasi questione circa la sussistenza
del reato, salva l’eventuale applicazione dell’art. 129 c.p.p., nel caso in esame neppure invocato; e
ne precludono la prospettazione in sede di impugnazione.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500 (millecinquecento), determinata in considerazione
della natura del provvedimento impugnato, in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500 (millecinquecento) in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 16 aprile 2014

r idente estensore

Ricorre Franzini Lucio avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata
applicata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. la pena concordata con la pubblica accusa per i reati di cui agli
artt. 572, 582 e 610 c.p., unificati sotto il vincolo della continuazione. Deduce vizio di motivazione
sulla configurabilità del reato di maltrattamenti.

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