Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2879 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2879 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAITTA TERESA CHIARA N. IL 04/07/1975
avverso la sentenza n. 2971/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
28/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 11/11/2015

OSSERVA
1. Saitta Teresa Chiara, giudicato colpevole con la sentenza di cui in
epigrafe del reato di guida in stato d’ebbrezza alcolica e condannato alla
pena di giustizia, lamenta violazione di legge e vizio motivazionale.

2.1. Quanto alla pretesa che non si debba tener conto, al fine verificare il
superamento delle soglie legali, dei decimali basti osservare trattarsi di
opinione contraddetta dallo stesso tenore espresso della disposizione
normativa (cfr. fra le tante, Cass., Sez. 4, n. 5611 del 16/1072013, dep.
il 4/2/2014, Rv. n. 258426). Non merita miglior sorte il dubbio, espresso
sotto forma di nuda congettura, che la macchina possa essere incorsa in
misurazione in erronea, oltre il margine di taratura renuto in conto dal
costruttore.
2.2. Quanto all’adempimento della formalità concernente l’avviso della
facoltà di farsi assitere da un difensore di fiducia, a prescindere dal fatto
Che sul punto non consta dalla stessa sentenza impugnata, non
contraddetta su tale profilo, che la ricorrente abbia a suo tempo esposto
motivo d’appello, l’osservazione difensiva non assurge a critica, e, non
enucleata in un motivo di ricorso, si limita a riportare l’astratta questione.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 11 novembre 2015
Il Con

e estensore

2. Il ricorso è inammissibile.
Le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art.
606, co. 3 0 , c.p.p. e sorrette da argomentazioni già vagliate e risolte
negativamente dal giudice del merito.

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