Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28788 del 22/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28788 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA

SEMPLIFICATA

sul ricorso proposto da:
• PANELLA Claudio nato a Montesilvano il 05/04/1962
avverso la sentenza emessa in data 18/05/2015 della Corte di Appello di Milano
PARTI CIVILI: Tambone Vincenzo, Tambone Andrea Biagio
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 18/05/2015 la Corte di Appello di Milano confermava la
decisione emessa V11/06/2012 dal Tribunale di Milano, appellata da Panella
Claudio con la quale costui era stato condannato alla pena di un anno, sei mesi
di reclusione ed C 1.200,00 di multa perché ritenuto responsabile dei reati di
truffa aggravata dall’abuso di prestazione e di falso di cui ai capi A) e B) della
rubrica; con la stessa sentenza il Panella era stato altresì condannato al
risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili Tambone Vincenzo e
Tambone Andrea Biagio, nella misura da liquidarsi in separato giudizio, con
pagamento di provvisionale pari ad C 10.000.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Panella
tramite il difensore di fiducia, eccependo l’erronea applicazione della legge

Data Udienza: 22/06/2016

penale con riferimento all’art. 640 cod. pen. per l’insussistenza dell’elemento
oggettivo dell’ingiusto profitto; l’erronea applicazione della disciplina sulla
continuazione; l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in
relazione al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella
pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi
dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto

la sentenza oggetto di ricorso (tra le tante Cass. sez. 6 sent. n. 22445
dell’08/05/ 2009, rv 244181).
La corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici, ha evidenziato (pag.
6) che l’utilità è consistita quantomeno nel consolidamento dei guadagni
percepiti attraverso la falsa documentazione predisposta (il Panella riceveva
compensi dai clienti simulando l’esatto adempimento per loro conto degli obblighi
fiscali); che sussisteva la continuazione interna atteso che la truffa si era
articolata attraverso la falsificazione in più occasioni ed in tempi diversi dei
documenti di riferimento; che il diniego delle circostanze attenuanti era
giustificato dalla gravità dei precedenti penali anche specifici; che il trattamento
sanzionatorio era congruo.
Tali argomentazioni non sono state specificamente contestate.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, segue, a norma dell’articolo 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed
al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di C 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma il giorno 22 giugno 2016
Il Consigliere estensore

apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso

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