Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28787 del 22/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 28787 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Sansone Stefano, nato a Palermo il 06/06/1969,
avverso la sentenza del 13/07/2015 della Corte di Appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Maurizio Cicero, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la
sentenza del Tribunale di Palermo che aveva condannato l’imputato per il reato
1

Data Udienza: 22/06/2016

di ricettazione di un assegno di provenienza furtiva dell’importo di 1.600,00
euro.
2. Ricorre per cassazione il Sansone, a mezzo del suo difensore, deducendo:
1) violazione di legge con riguardo all’applicazione della norma transitoria di cui
all’art. 15 bis L.28 aprile 2014 n. 67 sul processo cosiddetto in absentia;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del
dolo di ricettazione;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento

sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
1.Quanto al primo motivo, di ordine processuale, nell’odierno procedimento
l’imputato era stato dichiarato irreperibile fin dal primo grado di giudizio,
celebratosi nella sua contumacia e definito con sentenza del 15.1.2013.
Introdotta la nuova normativa sul processo in absentia, per effetto della legge 28
aprile 2014 n. 67, il 9 luglio del 2014 era stata emessa dalla Corte di Appello
ordinanza di sospensione del procedimento.
Successivamente, all’udienza del 13 luglio del 2015, in applicazione del disposto
di cui all’art. 15-bis della medesima legge, introdotto dalla legge 11 agosto 2014
n. 118, con decorrenza 22 agosto 2014, la Corte di Appello revocava la
precedente ordinanza di sospensione, ritenendo applicabile al caso la normativa
previgente e disponeva procedersi al giudizio nella contumacia dell’imputato.
Orbene, è vero, come ha correttamente sostenuto il ricorrente, che la Corte di
Appello ha erroneamente applicato la disciplina transitoria, dal momento che, nel
caso in esame, l’imputato era stato dichiarato contumace ed era stato del pari
emesso il decreto di irreperibilità.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio e più
aderente allo scopo di espandere l’applicazione della nuova normativa sugli
imputati irreperibili – che mira ad accertare l’effettiva e piena conoscenza da
parte dell’imputato del processo a suo carico, secondo un principio ripetutamente
ribadito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo – in tema di sospensione del
processo per assenza dell’imputato, la deroga prevista per i processi in corso
dall’art. 15-bis, comma 2, legge 28 aprile 2014 n. 67, che consente
l’applicazione delle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore dell’indicata
legge, è operativa solo se l’imputato sia stato dichiarato contumace e non sia
stato emesso il decreto di irreperibilità, anche quando il dispositivo della

2

3)

sentenza di primo grado sia stato letto in epoca antecedente alla riforma (Sez. 5,
n. 44177 del 01/10/2015, El Harboui, Rv. 265133).
Nella specie, la dichiarazione di contumacia unita al decreto di irreperibilità
dell’imputato imponeva l’applicazione della nuova disciplina, con onere della
Corte di mantenere ferma l’ordinanza di sospensione, previa verifica in ordine
all’assenza delle condizioni per la sua revoca ai sensi dell’art. 420-quinquies cod.
proc. pen..

Corte di cassazione che il collegio condivide, si ritiene che determini una nullità a
regime intermedio, che avrebbe dovuto essere eccepita immediatamente dal
difensore dopo il compimento dell’atto e, cioè, nella specie, all’udienza del
13.7.2015, quando la Corte di Appello aveva revocato l’ordinanza di sospensione
del processo, altrimenti ritenendosi sanata ai sensi dell’art. 182 cod. proc.
pen.(cfr. Sez.3, n. 49584 del 27/10/2015, F. Rv. 265760, che considera
produttiva di una nullità a regime intermedio la violazione di legge, inversa ma
speculare; vale a dire quella in cui si sarebbe dovuta applicare al caso
contemplato, in ragione della medesima norma transitoria, la vecchia disciplina
sulla contumacia anziché la nuova normativa).
2. Il secondo motivo di ricorso si rivela generico, nella misura in cui non si
confronta con quella parte della motivazione della sentenza impugnata nella
quale la Corte di Appello sottolineava che il ricorrente, poco tempo dopo aver
girato l’assegno di provenienza illecita in contestazione, si era reso irreperibile e
che tale condotta era stata coeva alla negoziazione da parte sua di altri titoli di
credito di provenienza delittuosa, a dimostrazione della sua piena
consapevolezza di tale circostanza e, quindi, della sussistenza del dolo di
ricettazione.
3.11 terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto al ricorrente è
stato inflitto il minimo della pena, per di più con la concessione delle circostanze
attenuanti generiche, sicché egli non può dolersi del trattamento sanzionatorio
ricevuto.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, udien s
i t icepl,ti‘f8 irweReguk.

Tuttavia, l’eccepita violazione di legge, interpretando la giurisprudenza della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA