Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28785 del 22/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28785 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

SENTENZA A MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

• PILI Luca nato a Varese il 02/07/1970
avverso la sentenza emessa in data 25/05/2015 della Corte di Appello di Torino
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per il reato
di cui all’art. 497 bis cod. pen. e l’inammissibilità nel resto.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 25/05/2015 la Corte di Appello di Torino, in parziale
riforma della decisione emessa dal Tribunale di Novara il 14/06/2010 nei
confronti dell’appellante Pili Luca, assolveva costui dal reato di cui all’art. 648
cod. pen. limitatamente alla ricettazione della carta d’identità e dichiarava non
doversi procedere per il reato di tentata truffa perché l’azione penale non doveva
essere iniziata per difetto di querela; rideterminava la pena in relazione ai
restanti reati di ricettazione della tessera di codice fiscale intestata a Bardelli
Marco e ad al falso ex art. 497 bis cod. pen. in un anno, sei mesi di reclusione ed
€ 450,00 di multa.

Data Udienza: 22/06/2016

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Pila
eccependo l’inosservanza della normativa in tema di prescrizione con riferimento
al falso nonché il vizio di motivazione in ordine alla ricettazione.
Il primo motivo è fondato, perché il delitto di falso ex art. 497 bis cod. pen. si è
estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello, il
25/05/2015: considerato che il periodo prescrizionale massimo è di sette anni e
sei mesi, che non vi è stata alcuna sospensione del termine, che la recidiva

commesso in data prossima all’01/12/2006, la prescrizione si è verificata in data
01/06/2014.
Non può pronunciarsi sentenza assolutoria nel merito ai sensi del II comma
dell’art. 129 c.p.p. in quanto dagli atti non risulta evidente che il fatto non
sussista, che l’imputato non l’abbia commesso, che il fatto non costituisca reato
o che non è previsto dalla legge come reato; ciò anche alla luce delle motivazioni
espresse nell’impugnata sentenza, immuni da vizi logici, basate sulla
documentazione in atti e sulle stesse ammissioni dell’imputato.
Il secondo motivo invece è inammissibile perché estraneo ai motivi di appello: la
stessa corte territoriale ha evidenziato che nessuna censura era stata sollevata a
riguardo, confermando sul punto l’affermazione di responsabilità.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con riferimento al
reato di falso, con conseguente eliminazione della relativa pena (tre mesi di
reclusione ed C 150,00 di multa stabilita quale aumento per la continuazione) e
rideterminazione del trattamento sanzionatorio in un anno, tre mesi di reclusione
e C 300,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla violazione di cui
all’art. 497 bis cod. pen. per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena
che ridetermina (per il residuo delitto di ricettazione) in anno uno, mesi tre di
reclusione ed C 300,00 di multa.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma il giorno 22 giugno 2016
Il Consigliere estensore

Il Pre

contestata non è stata riconosciuta dal giudice di appello, che il reato risulta

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