Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28784 del 22/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 28784 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

Data Udienza: 22/06/2016

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di L’Aquila, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Pescara resa in esito a giudizio abbreviato,
confermando la responsabilità dell’imputata per il reato di truffa aggravata
ascrittole, rideterminava la pena in misura a costei più favorevole.
1

<- La Corte riteneva provato che la Di Simone, in qualità di dirigente medico della ASL di Pescara, avesse falsamente attestato la sua presenza in ufficio in giorni ed orari in cui invece era assente, come dimostrato dalla immotivata timbratura del cartellino presso un ufficio diverso da quello ove svolgeva il suo lavoro. 2. Ricorre per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo: 1) vizio della motivazione per travisamento della prova, avendo la Corte trascurato, nel giungere al giudizio di colpevolezza, le dichiarazioni rese da ufficio nei giorni e nelle ore oggetto di contestazione; 2) vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del danno patito dall'ente per effetto della condotta illecita dell'imputata, dal momento che l'assenza si sarebbe protratta solo per pochissimo tempo, quello intercorrente per coprire a piedi la minima distanza tra il luogo di lavoro dell'imputata ed il diverso ufficio della medesima amministrazione in cui erano avvenute le timbrature del badge e, pertanto, non sarebbe sussistente l'elemento soggettivo del reato. Si dà atto che la ricorrente ha depositato memoria con la quale ribadisce le argomentazioni contenute nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Quanto al primo motivo, deve premettersi che la ricorrente è stata condannata in entrambi i gradi del giudizio di merito con conformi decisioni. La doppia conformità della decisione di condanna, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova lamentato dalla ricorrente. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine). Nella motivazione della sentenza impugnata non si rivela alcun vizio motivazionale. Infatti, in essa si sottolineava l'assoluta irrilevanza della dichiarazione resa dalla dottoressa Erminia Cianflone, collega dell'imputata, la quale, in ragione delle mansioni lavorative esercitate, che la ponevano in contatto con la stessa, 2 Erminia Cianflone, collega della ricorrente, che ne aveva attestato la presenza in e ■ non aveva saputo mettere in luce alcun pendant tra i giorni e gli orari in cui erano avvenute le condotte contestate e quelli in cui la teste aveva dichiarato di aver visto l'imputata che sedeva regolarmente al suo posto di lavoro. L'assenza di tale specifica - che si coglie anche dal testo della dichiarazione trasfuso nello stesso ricorso - giustifica la decisione della Corte, rendendola immune da vizi logico-giuridici. Ove, peraltro, si consideri che il vizio di travisamento della prova dichiarativa, non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087). 2. Quanto al secondo motivo, anche in questo caso la motivazione della sentenza impugnata, con ragionamento immune da censure logiche, precisava che, una volta provata e non discussa la timbratura da parte dell'imputata del suo cartellino presso altro ufficio, rimaneva una mera illazione difensiva - non provata dalla testimonianza Cianflone per quanto prima rilevato - quella secondo cui la ricorrente si fosse assentata solo nell'arco temporale necessario per coprire a piedi la distanza tra un ufficio ed un altro; circostanza, qui si osserva, idonea semmai a ritenere illogica la timbratura contestata ed avvenuta presso altro luogo. Ne conseguiva l'impossibilità di ritenere insussistente l'elemento soggettivo del reato. La Corte, inoltre, chiarendo un passaggio della sentenza di primo grado, precisava che anche nella residuale ipotesi di che trattasi, presa in considerazione dal Tribunale solo quale mera eventualità, il danno per l'ente sarebbe stato economicamente apprezzabile, come lo era stato in analoghe vicende processuali esaminate dalla giurisprudenza di legittimità correttamente citata in sentenza, laddove era stato ritenuto sussistente l'illecito, sotto il menzionato profilo, anche per un allontanamento di poche ore da parte del dipendente pubblico (Sez. 2, n. 34210 del 06/10/2006, Buttiglieri, Rv.235307). Ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi nuovi. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento/00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. 3 per essere deducibili in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 22.06.2016. Il Consigliere estensore Giuseppe Sgadari V441"

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA