Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28783 del 22/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28783 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA

SEMPLIFICATA

sul ricorso proposto da:
• DIAW Bassirou nato in Senegal il 03/08/1960
avverso la sentenza emessa in data 27/01/2015 della Corte di Appello di Genova
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 27/01/2015 la Corte di Appello di Genova, in parziale
riforma della decisione del Tribunale di Genova del 27/06/2013 appellata
dall’imputato Diaw Bassirou, ritenuta l’ipotesi di cui al capoverso di cui all’art.
648 cod. pen, riduceva la pena inflitta per il reato di ricettazione di etichette
recanti marchi contraffatti a nove mesi di reclusione ed C 600,00 di multa;
confermava il giudizio di responsabilità anche con riferimento al reato di cui
all’art. 473 cod. pen. contestato al capo A).
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione Diaw Bassirou,
tramite difensore, eccependo l’erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen. e la
manifesta illogicità della motivazione con riferimento al reato presupposto
nonché l’erronea applicazione della normativa in tema di prescrizione con
riferimento al reato di cui all’art. 473 cod. pen.

Data Udienza: 22/06/2016

Il primo motivo è inammissibile perché fondato su argomentazioni che si
risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e
motivatamente disattese dal giudice di merito, dovendosi lo stesso considerare
non specifico ma soltanto apparente, in quanto non assolve la funzione tipica di
critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le tante Cass. sez. 6
sent. n. 22445 dell’08/05/ 2009, rv 244181).
La corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici, ha evidenziato (pag.

circostanza che nessuno degli agenti aveva visto il ricorrente intento nella
fabbricazione dei contrassegni poi collocati sui capi di abbigliamento, così
escludendo la fabbricazione diretta delle etichette in questione e spiegando al
contempo la funzione della macchina da cucire rinvenuta.
Il ricorrente non ha tenuto conto di tale motivazione insistendo genericamente
nella propria partecipazione al reato presupposto.
Il rilievo sulla prescrizione è manifestamente infondato, dovendosi tener conto ai
fini del calcolo del periodo massimo prescrizionale della recidiva reiterata
specifica ed infraquinquennale riconosciuta dai giudici di merito, nell’irrilevanza
invece delle attenuanti generiche concesse (art.157 cod. pen.).
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, segue, a norma dell’articolo 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed
al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di € 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma il giorno 22 giugno 2016ù
Il Consigliere estensore

4) l’assenza di schede o similari necessarie per la produzione di etichette e la

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