Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28782 del 22/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28782 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Grossi Vincenzo, nato a Cassino l’08/09/1985,
avverso la sentenza del 05/03/2015 della Corte di Appello di Campobasso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
limitatamente alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Campobasso, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Larino, confermava la responsabilità
dell’imputato in ordine al reato di appropriazione indebita, concedendogli le
1

Data Udienza: 22/06/2016

,

,

circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante dell’abuso di
prestazione d’opera e riducendo la pena inflitta in primo grado.
La Corte riteneva provato che l’imputato, camionista dipendente della ditta della
persona offesa, al momento in cui era stato licenziato si fosse appropriato dei
dischi del cronotachigrafo custoditi all’interno della cabina del mezzo del quale
aveva la disponibilità.
2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo:

dell’udienza tenutasi il 5.3.2015, nonostante la specifica richiesta del difensore di
fiducia, prontamente comunicata, dovuta a concomitante impegno professionale
presso la Corte di cassazione;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza
dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod.pen.;
3) violazione di legge e vizio della motivazione per travisamento del fatto, in
ordine alla ritenuta sussistenza dell’ingiusto profitto;
4) vizio della motivazione per travisamento del fatto in ordine all’identificazione
del ricorrente come autore del reato;
5) applicazione dell’art. 131-bis cod.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è fondato.
L’istanza di rinvio dell’udienza, per concomitante impegno professionale, è stata
ritenuta tardiva dalla Corte di Appello nonostante fosse pervenuta in cancelleria il
9 febbraio 2015, quasi un mese prima della celebrazione dell’udienza (5.3.2015).
Peraltro, il difensore aveva documentato un impegno professionale per la
discussione di un processo presso la Corte di cassazione e non per un udienza
davanti ad una giurisdizione di grado inferiore rispetto alla Corte di Appello,
sottolineando, altresì, l’impossibilità di nomina di sostituti, la cui ricerca aveva
ritardato la presentazione dell’istanza, depositata dopo alcuni giorni rispetto alla
comunicazione del concomitante impegno.
Per il che, la comunicazione non pretestuosa ma documentata di un
concomitante impegno presso una giurisdizione superiore, il congruo lasso
temporale tra il deposito dell’istanza di rinvio rispetto alla celebrazione
dell’udienza in Corte di Appello (25 giorni prima), il giustificato e plausibile
ritardo nel deposito, peraltro di pochi giorni e dunque non intempestivo, rispetto
alla comunicazione del concomitante impegno, dovuto alla ricerca di un sostituto
non andata a buon fine, sono tutte circostanze che avrebbero dovuto indurre la
Corte a concedere il rinvio dell’udienza, alla luce anche della giurisprudenza di
2

1) violazione di legge per non avere la Corte di Appello disposto il rinvio

4

legittimità (Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, Sicolo, Rv. 260579; Sez. 6, n.
16054 del 02/04/2009, Amoroso, Rv. 243524), che impone una valutazione
bilanciata e ragionevole delle esigenze di tutela del diritto di difesa con quella
della celerità dei processi, senza rischio di prescrizione perché, nella specie,
l’accoglimento del rinvio dell’udienza per concomitante impegno professionale del
difensore, avrebbe consentito alla Corte di Appello di sospendere il decorso dei
termini di prescrizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno per
nuovo giudizio.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, udienza pubblica del 22.06.2016.

2. Gli altri tre motivi di ricorso risultano assorbiti.

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