Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28781 del 22/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28781 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA

SEMPLIFICATA

sul ricorso proposto da:
• GRILLO Fabio Alex nato a Alessandria il 03/03/1982
avverso la sentenza emessa in data 10/10/2014 della Corte di Appello di Torino
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 10/10/2014 la Corte di Appello di Torino, in parziale
riforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Alessandria il
17/11/2005 appellata (anche) da Grillo Fabio, dichiarava non doversi procedere
nei confronti di costui in ordine al delitto di truffa sub B) perché estinto per
prescrizione e rideterminava la pena per il residuo reato di ricettazione di
assegno bancario sub A) – con la già riconosciuta attenuante di cui all’art. 648
comma 2 cod. pen. – in sei mesi di reclusione ed C 120,00 di multa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Grillo Fabio Alex sulla
base di due motivi, eccependo l’inadeguata valutazione del quadro probatorio,
inidoneo a giustificare la condanna, e l’erronea determinazione della pena.

Data Udienza: 22/06/2016

Con memoria depositata il 14/06/2016 il difensore di fiducia del ricorrente ha
proposto due motivi aggiunti, eccependo la mancata declaratoria di non doversi
procedere per intervenuta prescrizione anche in relazione al capo A) e l’omessa
pronuncia sul punto da parte della corte territoriale.
Il primo motivo è inammissibile, perché relativo al profilo di responsabilità penale
estraneo all’appello, avente ad oggetto esclusivamente il trattamento
sanzionatorio.

corte territoriale applicato, in accoglimento del relativo motivo di appello, le
circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, la riduzione non è
stata effettuata nella corrispondente misura di un terzo.
Poiché la correzione non implica accertamenti in fatto o valutazioni discrezionali,
trattandosi di operazione aritmetica, la pena – invariati gli altri elementi di
calcolo – può essere correttamente determinata in questa sede nella misura di
cinque mesi, giorni dieci ed C 106,00 di multa (pena base anni uno di reclusione
ed C 240,00 di multa; riduzione ex art. 62 bis cod. pen. a mesi otto di reclusione
ed C 160,00 di multa; ulteriore riduzione per la scelta del rito alla pena finale
indicata).
E’ appena il caso di evidenziare, infine, che il reato di ricettazione ex art. 648,
secondo comma cod. pen. non si è prescritto, non essendo ad oggi decorso il
termine massimo di prescrizione (quindici anni dalla commissione del reato, il
26/11/2001; tale termine va calcolato in base agli artt. 157 e 161 cod. pen. nel
testo anteriore alla riforma ex lege 251/2005 – non applicabile alla fattispecie ai
sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 di detta legge, così come modificato a seguito
della sentenza della Corte Costituzionale n. 393/2006 – in considerazione della
data di emissione della sentenza di primo grado, il 17/11/2005, precedente
all’entrata in vigore della riforma).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al solo trattamento
sanzionatorio che ridetermina in mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed C
106,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma il giorno 22 giugno 2016
Il Consig iere estensore

Il Pre

E’ invece fondata la censura attinente alla determinazione della pena: avendo la

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