Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28776 del 15/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28776 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Diop Dieye Madicke Sarr, nato a Dakar (Senegal) il giorno 31/5/1962;
avverso la sentenza n. 1877 in data 10/6/2015 della Corte di Appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alfredo
Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva irrogata;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 10 giugno 2015 la Corte di Appello di Genova, in
parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Genova in data 29
settembre 2009 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Diop Dieye
Madicke Sarr in relazione al contestato reato di cui all’art. 474 cod. pen. perché
estinto per prescrizione e, per l’effetto ha provveduto alla riduzione della pena
nei confronti dello stesso in ordine alla condanna intervenuta per il connesso
reato di ricettazione di beni recanti marchio contraffatto. I fatti risalgono al 10
novembre 2006.

2.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore

dell’imputato, deducendo con motivo unico la violazione di legge ex art. 606,
lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 53 e 57 della I. 689/81

Data Udienza: 15/06/2016

segnalando che la Corte di appello nella rideterminazione della pena ha omesso
di sostituire la reclusione con la corrispondente libertà controllata così come era
già stato irrevocabilmente disposto dal Giudice di prime cure.

3. Il ricorso è fondato.
Risulta, infatti, che il Tribunale, con la sentenza di primo grado aveva
irrogato all’imputato la sanzione di mesi 2 di reclusione ed C 200,00 di multa ed
aveva, poi, sostituito ex artt. 53 e 57 I. 689/81 la predetta pena detentiva con la

La Corte di appello nel rideterminare la pena irrogata all’imputato in quella
di mesi 1 e giorni 20 di reclusione (oltre alla multa) ha, per contro, omesso di
provvedere a tale sostituzione.
Alla luce dei predeterminati criteri di conversione tra pena detentiva previsti
dall’art. 57, comma 3, I. 689/81 ritiene il Collegio che l’errore rilevato può essere
direttamente rettificato da questa Corte ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod.
proc. pen. senza pronunciare annullamento.

P.Q.M.

Rettifica la pena inflitta con la sentenza impugnata sostituendo la pena di
mesi 1 e giorni 20 di reclusione con la libertà controllata per la durata di mesi 3
e giorni 10. Invariata rimane la pena pecuniaria irrogata.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso il 15/06/2016.

libertà controllata per la durata di mesi quattro.

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