Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28774 del 15/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28774 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

SEMPLIFICATA

sul ricorso proposto da:
ROSSO ROSSANO ALBERTO N. IL 12/12/1948
avverso la sentenza n. 1439/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 26/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 15/06/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello dà L’Aquila confermava la sentenza del Tribunale che
aveva condannato il Rosso per il reato di appropriazione indebita alla pena di
mesi tre di reclusione ed euro 1200 di multa.
2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il difensore dell’imputato che
deduceva vizio di motivazione: le doglianze proposte con l’atto di appello non

baserebbe su un generica valutazione di attendibilità delle testimonianze, senza
alcuna specificazione di quali fossero i testi e di quali parti ne avessero chiesto
l’audizione; inoltre le dichiarazioni della parte civile Graziani sarebbero
contraddittorie. Infine: non sarebbero stati valutati alcuni elementi dedotti dalla
difesa come la nota di servizio del Capo Campo Schintu e la e-mail del 16 giugno
2009 inviata dalla Pontieri, responsabile della Onlus RAN.
Si tratta di un motivo manifestamente infondato in quanto si limita ad offrire una
lettura alternativa delle emergenze processuali, senza indicare fratture logiche
manifeste e decisive del percorso motivazionale.
La tenuta logica della motivazione della Corte territoriale non appare scalfita dai
rilievi difensivi: nel confermare l’accertamento di responsabilità effettuato
all’esito del primo grado di giudizio la Corte di merito rimarcava la convergenza
dei dati dichiarativi univoci nell’indicare che il Rosso era responsabile apicale
della struttura veterinaria allestita presso il campo di Centi Colella e che lo
stesso, come emergeva da una sua dichiarazione agli atti aveva destinato il
materiale veterinario della Graziani alle assistenze veterinarie della unità
Emergenza Veterinaria della CRI, di fatto ammettendo l’addebito (ultimo foglio
della sentenza impugnata)
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in C 1500,00. Si dispone altresì la
condanna dell’imputato e del responsabile civile Croce rossa italiana alla
rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile
Graziani Cristina da liquidarsi in favore dell’ Erario e determinate, tenuto conto
dei parametri di legge, in euro 2340, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, CPA ed IVA.

P.Q.M.

2

sarebbero state considerate dalla Corte di merito; la sentenza di condanna si

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500.00 alla Cassa delle ammende.
Condanna altresì l’imputato ed il responsabile civile Croce rossa italiana alla
rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile
Graziani Cristina da liquidarsi in favore dell’ Erario determinate in euro 2340
oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA.
Così deciso in Roma il 15 giugno 2016

Sentenza a motivazione semplificata

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