Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28773 del 15/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28773 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

SEMPLIFICATA

sul ricorso proposto da:
NIGRO FEDELE FABIO N. IL 11/07/1967
avverso la sentenza n. 5402/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/05/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale incona del Dott.
°L’
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 15/06/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Milano confermava la condanna del Nigro alla pena di
mesi due di reclusione ed euro 100 di multa per il reato di appropriazione
indebita.
2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione la difesa del Nigro che
deduceva vizio di legge e di motivazione. Mancherebbe una valida condizione di

commissi delicti.
Il motivo è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto
dedotto la Corte territoriale, rispondendo alle deduzioni avanzate con l’atto di
appello, evidenziava che la querela era precisa anche con riguardo alla data ed
al luogo del reato denunciato. Venivano infatti indicati il luogo di residenza del
Nigro, la data della stipula del contratto di noleggio e la sua scadenza (pag. 2
della senza impugnata), elementi idonei a contestualizzare la appropriazione
indebita dell’attrezzatura noleggiata dall’imputato e, dunque ad integrare una
valida condizione di procedibilità.
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in € 1500,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500.00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 giugno 2016

Sentenza a motivazione semplificata

procedibilità in quanto la persona offesa nell’atto di querela non indicava il /ocus

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