Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28772 del 16/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28772 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONTEFUSCO WALTER N. IL 17/02/1973
avverso la sentenza n. 12/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
12/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 16/04/2014
RG.39035_2013
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Montefusco Walter con atto a firma del difensore
avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 12 marzo 2013 che lo
condannava per rissa, resistenza e furto;
rilevato che con tale ricorso si deduce violazione di legge e vizio di
motivazione;
osserva:
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché prospetta deduzioni del tutto
generiche, clausole di stile astrattamente idonee a contrastare qualsiasi
decisione di qualunque processo e fattispecie, deduzioni che non si confrontano
specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata
(confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p.,
perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-14.5.2009 e
Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spes processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammend
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE