Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28772 del 15/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 28772 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PARDO IGNAZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FENAROLI MARCO nato il 03/06/1984 a LECCO

avverso la sentenza del 01/04/2015 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 15/06/2016, la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO
Udito il Procuratore Generale in persona del ALFREDO POMPEO VIOLA
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/06/2016


RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 01/04/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LECCO, in data 14/07/2010, nei confronti
di FENAROLI MARCO in relazione al reato di cui all’ art. 648 CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge e nullità della sentenza di primo grado poiché l’imputato sottoposto a
detenzione domiciliare non aveva potuto partecipare alle udienze;
– vizio di motivazione con riferimento all’elemento soggettivo del reato di ricettazione ed alla
affermazione di responsabilità basata su elementi non certi.

di secondo grado ha correttamente fatto applicazione del principio secondo cui in tema di
impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell’imputato – citato a
giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa – quando
di tale sopravvenuta condizione il giudice non sia stato posto a conoscenza e l’imputato, o il suo
difensore, pur potendo, non si siano diligentemente attivati per darne comunicazione all’autorità
giudiziaria procedente (Sez. 2, Sentenza n. 17810 del 09/04/2015, Rv. 263532). Ne consegue che
essendo stato il decreto che dispone il giudizio notificato a soggetto libero in assenza di qualsiasi
comunicazione sul regime sopravvenuto il giudizio di primo grado si è regolarmente svolto.
Gli altri motivi sono palesemente inammissibili poiché i giudici di primo e secondo grado con
valutazione conforme ed esente da censure hanno dedotto la prova certa della responsabilità e la
chiara sussistenza dell’elemento soggettivo dalla circolazione a bordo di una vettura rubata, dalla
precipitosa fuga, dall’assenza di qualsiasi giustificazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro 1.500,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso il 15/06/2016

Il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge è inammissibile, in quanto il giudice

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA