Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28771 del 15/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28771 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

SEMPLIFICATA

sul ricorso proposto da:
HELAL MOHAMED ASSA EL SAYED AHMED N. IL 21/08/1982
avverso la sentenza n. 2911/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
03/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott…Mche ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i dif9dsor Avv.

Data Udienza: 15/06/2016

..
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Roma confermava la condanna dell’imputato alle pena di
un anno e otto mesi di reclusione per il reato di ricettazione.
2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione l’imputato personalmente che
deduceva:
2.1. vizio di motivazione: si deduceva che non era emersa la prova che

ricevuto in buona fede.
Si tratta di un motivo inammissibile. La Corte territoriale ha valorizzato sia la
detenzione, che la mancanza di giustificazioni circa la provenienza del titolo in
coerenza con la costante giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui ai
fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata, o inverosimile
giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova
della conoscenza della sua illecita provenienza (Cass. Sez. 2, n. 41423 del
27/10/2010, Rv. 248718; nello stesso senso Cass.

Sez.

2, n. 2804 del

05/07/1991, dep. 1992 Rv. 189396).
2.2. Vizio di legge per mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art.
648 comma 2 cod. pen. Si deduceva che la ricettazione aveva riguardato un solo
titolo e che dunque avrebbe potuto essere qualificata come lieve.
Anche questo motivo è manifestamente infondato. La costante giurisprudenza di
legittimità ha chiarito che ai fini della valutazione della lieve entità del fatto è
insufficiente la levità del valore economico del bene ricettato, mentre è
necessaria la valutazione di tutti i parametri previsti dall’art. 133 cod. pen.
(Cass. Sez. 2, n. 5457 del 19/01/1984, Rv. 164763; Cass. sez. 2, n. 2421 del
24/10/1986, dep. 1987, Rv. 175213). In coerenza con tali indicazioni
ermeneutiche la Corte di merito escludeva la concedibilità del beneficio
valorizzando l’allarmante contesto delinquenziale nel quale la condotta
contestata si inseriva (pag. 7 della sentenza impugnata).
3. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in C 1500,00.

P.Q.M.

2

l’imputato fosse consapevole dell’illecita provenienze dell’assegno, che avrebbe

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500.00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

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