Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28770 del 16/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28770 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STRANO ANTONINO N. IL 07/03/1971
avverso la sentenza n. 3617/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
05/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 16/04/2014

c.c.: 16-4-14

FATTO E DIRITTO
1 .-. Strano Antonino ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al
diniego delle attenuanti generiche.
2 .-. Il ricorso é inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.
I rilievi relativi al diniego delle attenuanti generiche si traducono in doglianze
di mero fatto, con le quali viene censurato il potere discrezionale del giudice
di merito pur adeguatamente motivato, nonché carenti della richiesta
specificità là dove si lamenta la mancata considerazione di elementi favorevoli
all’imputato semplicemente enunciati, senza alcuna indicazione della loro
decisiva rilevanza.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
così eciso in Roia, all’udienza del 16-4-2014.
Il nsigliere Est

D EPO:7 TATA. i

IN CANCELLERIA
3 LU6 2014

111:0210notrio Giudiziario

R.G. 39022-13

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