Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28770 del 15/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28770 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PARDO IGNAZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BERSANI PATRIZIO nato il 02/07/1965 a GATTINARA

avverso la sentenza del 13/01/2015 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 15/06/2016, la relazione svolta dalConsigliere IGNAZIO PARDO
Udito il Procuratore Generale in persona del ALFREDO POMPO VIOLA
che ha concluso per t I itto,AAAA,t/i,

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9.<,,Cc o 9.,e, s Q • I Udit i difensor Avv.; Data Udienza: 15/06/2016 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 13/01/2015, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di VIGEVANO, in data 22/10/2012, nei confronti di BERSANI PATRIZIO in relazione al reato di cui all art. 640 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita' non essendo la stessa provata oltre ogni ragionevole dubbio non avendo concorso nei fatti ed avendo soltanto partecipato alla trattativa per l'acquisto della vettura; - vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio con particolare riguardo al vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta presenza di artifici e raggiri dovendo i fatti qualificarsi come mero rapporto obbligatorio tra le parti con conseguenze meramente civilistiche; - violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile in quanto è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame la Corte di appello ha già spiegato come il Bersani abbia avuto un ruolo determinante nelle trattative e che lo stesso presentandosi sotto falso nome e versando una somma in contanti permetteva il perseguimento della truffa; a fronte di tale ricostruzione il ricorso è del tutto aspecifico insistendo su aspetti del tutto superati dalle conformi motivazioni dei giudici di merito che escludono il rilievo meramente civilistico della vicenda ed attribuiscono correttamente natura di artificio e raggiro alle attività poste in essere ai danni della parte offesa dal ricorrente e dal suo correo. Anche gli ulteriori motivi sono aspecifici avendo la Corte milanese spiegato che per il ruolo fondamentale svolto dal ricorrente e per i precedenti penali dai quali risulta gravato non possono concedersi le richieste attenuanti generiche e di cui all'art. 114 cod.pen.. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 1.500,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 15/06/2016 DEPOSITATO IN CANCELLERIA mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. -

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