Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2877 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2877 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da

SALAMON Enrico, nato a Pavia il 27/1/1943
avverso la sentenza del 6/12/2012 del Tribunale di Pavia, che ha assolto
l’imputato dai reati contestati ai capi A e B (violazione degli artt.30, comma 1,
lett.b, e 1, lett.f, della legge I 7 febbraio 1992, n.150, modificata con legge 13
febbraio 1993, n.59, per avere detenuto illegalmente e in assenza della
prescritta documentazione n.6 esemplari di uccelli compresi nell’elenco delle
specie particolarmente protette), disponendo la confisca di n.3 esemplari di
avvoltoio capo vaccaio;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Enrico
Delehaye, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza con rinvio;
udito per l’imputato l’avv. Luigi Vanni, che ha concluso chiedendo accogliersi il
ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6/12/2012 il Tribunale di Pavia ha assolto l’imputato,
quale co-gestore della “Società Pavese di Ornitologia” e dell’oasi situata in
località Sant’Alessio con Vialone (Pavia), dai reati contestati ai capi A e B

Data Udienza: 14/11/2013

(violazione degli artt.30, comma 1, lett.b, e 1, lett.f, della legge I 7 febbraio
1992, n.150, modificata con legge 13 febbraio 1993, n.59, per avere detenuto
illegalmente e in assenza della prescritta documentazione n.6 esemplari di uccelli
compresi nell’elenco delle specie particolarmente protette), disponendo la
confisca di n.3 esemplari di avvoltoio capo vaccaio.
Il Tribunale, in particolare, ha disposto l’assoluzione “perché il fatto non
sussiste” quanto alla detenzione dell’avvoltoio gipeto e dei falchi lanari, e “perché
il fatto non costituisce reato” quanto alla detenzione degli esemplari di avvoltoio

Il Tribunale ha, infine, disposto la confisca degli esemplari di avvoltoio
capovaccaio. Accertato che gli stessi, regolarmente acquistati in Germania e
muniti di certificato CITES, sono stati oggetto di un provvedimento con cui le
autorità germaniche hanno revocato i certificati in quanto erroneamente emessi,
il Tribunale ha mandato assolto l’imputato per difetto dell’elemento soggettivo,
ma ha ritenuto di applicare la confisca obbligatoriamente prevista dall’art.4 della
legge n.150 del 1992 in tutti i casi in cui la detenzione non sia supportata da
valida documentazione; mentre, infatti, per gli esemplari delle altre specie la
documentazione è stata regolarizzata, per gli avvoltoi capovaccai ciò non è
avvenuto. Aggiunge il Tribunale, poi, che la confisca sarebbe obbligata anche in
applicazione dell’art.240 cod. pen.
2. Avverso tale decisione il sig. Salamon propone ricorso tramite il
Difensore, in sintesi lamentando:
a.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. in relazione
all’art.238 cod. proc. pen. e all’art.21-septies della legge n.241 del 1990: si è
in presenza di un documento proveniente da autorità estera, isw-i.hbe—di
sottoscritto, non soggetto a traduzione formale (se non quella dell’interprete
nominato in dibattimento) e non recepito dalle competenti autorità italiane,
così che non vi è certezza del perimetro e del significato del documento e non
può dirsi accertata una violazione, per quanto incolpevole;

b.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.d) cod. proc. pen. per essere
assenti nel fascicolo processuale i tre certificati CITES relativi ai tre esemplari
in questione, certificati sequestrati dalla polizia giudiziaria in data 10/6/2010
e mai trasmessi al Pubblico ministero, così che non è stato possibile alla
Difesa verificare la corrispondenza dei tre certificati con quelli indicati dalle
autorità germaniche.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

2

capo vaccaio.

1. Il ricorso merita accoglimento e la decisione impugnata deve essere
annullata per un nuovo esame.
2. La Corte rileva che il documento su cui si fonda la decisione di confisca
degli esemplari a suo tempo sequestrati è rappresentato da una missiva in lingua
Inglese proveniente, così si legge, dall’autorità germanica che gestisce le
certificazioni CITES e contenente in allegato un lungo elenco di certificazioni che
sarebbero state rilasciate sulla base di presupposti in fatto non esatti. Tale
documento, non tradotto in lingua Italiana, non risulta valutato e approvato

comprendere quali siano le ragioni che comporterebbero la irregolarità della
certificazione che concerne specificamente gli esemplari di capovaccaio che
hanno formato oggetto della decisione impugnata.
3. Ciò premesso, la Corte rileva che difettano i presupposti di certezza della
fonte della documentazione amministrativa allegata, difetta la sua traduzione in
lingua Italiana e non è dato comprendere, non essendo state acquisite le
osservazioni delle autorità CITES italiane, quale sia l’esatta situazione giuridica in
cui versano gli esemplari di cui è stata disposta la confisca. Il tutto con riguardo
a una sentenza che ha mandato assolto l’imputato quale detentore degli animali
sequestrati.
4.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va

annullata affinché il giudice di merito competente in grado di appello provveda,
avuto riguardo ai principi fissati con la presente decisione, a un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano.
Così deciso il 14/11/2013

dall’autorità CITES italiana e, almeno a quanto risulta in atti, non è dato

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