Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28768 del 15/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 28768 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PARDO IGNAZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PASTORE ROBERTO nato il 05/05/1969 a GRASSANO

avverso la sentenza del 02/05/2014 della CORTE APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 15/06/2016, la relazione svolta dalConsigliere IGNAZIO PARDO
Udito il Procuratore Grerale in persona del %FRED() POl PEO VIOLA
che ha concluso per .E l i41.Q.,011,.tik

Uditi difensor Avv.;

; 1- id-d- do,

94c- Q 51-G

Data Udienza: 15/06/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di POTENZA, con sentenza in data 02/05/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di PISTICCI, in data 19/04/2012, nei
confronti di PASTORE ROBERTO in relazione al reato di cui agli artt. 56, 629 CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita’ affermata senza confutare
specificamente i motivi di appello proposti con riguardo alla attendibilità della parte offesa autore di
una truffa in danno della società finanziaria, ed in contrasto con le emergenze delle deposizioni di
altri testimoni e della ricostruzione dei fatti resa dal ricorrente;

deposizione della vittima quale testimone e non quale imputato di reato connesso sicchè la mancata
audizione dello stesso ex art. 210 cod.proc.pen. rendeva del tutto non utilizzabile la deposizione;
– omessa valutazione di prove favorevoli e travisamento dei fatti in ordine alla ritenuta sussistenza
dell’ipotesi di tentata estorsione anche per l’assenza di violenza o minaccia.
Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo con il quale si lamenta difetto di motivazione in ordine alla attendibilità
della persona offesa, la valutazione operata dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati
da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa – cui non si applicano le regole
dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. – possono essere legittimamente poste da sole a
fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, più penetrante
e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e
corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità
intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). Nel caso in esame i
giudici di merito hanno ritenuto attendibile la deposizione della persona offesa la quale non ha
neppure omesso di riferire di avere ottenuto un finanziamento grazie alla simulazione di un
rapporto di lavoro dipendente e così, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, ammettendo
circostanze anche a sé sfavorevoli e manifestando pertanto un atteggiamento indice di sicuro
affidamento. Peraltro il giudice di appello ha anche evidenziato al proposito l’esistenza di un
riscontro di natura oggettiva dal valore certamente rilevante costituito dall’avvenuto pagamento di
diverse rate di finanziamento della vettura da parte della persona offesa pur senza avere ottenuto
alcun possesso del mezzo.
Quanto al secondo motivo si osserva che per affermazione di questa Corte in caso di violazione
delle disposizioni di cui all’art. 210 cod. proc. pen. nell’esame di persona indagata o imputata in in
un procedimento connesso non si determina la inutilizzabilità delle dichiarazioni nel procedimento
principale, ma una nullità a regime intermedio, ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen., che non può
essere eccepita dall’imputato del procedimento principale per assenza di interesse all’osservanza
della disposizione violata (Sez. 3, n. 38748 del 11/06/2004, Rv. 229614). In ogni caso va ancora
osservato al proposito che la questione non è stata dedotra con i motivi di appello e non può per la
prima volta essere eccepita nel presente giudizio di legittimità.
Quanto al terzo motivo secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri
della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa
integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402,

– inosservanza di norme previste a pena di inutilizzabilità con riferimento alla valutazione della

Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv.
229369); e nel caso in esame i giudici di merito hanno conformemente interpretato i fatti senza
incorrere in omissione di prove favorevoli o travisamento dei fatti.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro 1.500,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Così deciso il 15/06/2016

della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA