Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28765 del 15/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28765 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PARDO IGNAZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZHENG GOUMING nato il 09/05/1970 a ZHEJIANG
HU YUNSHAN nato il 19/07/1979 a ZHEJIANG

avverso la sentenza del 26/06/2014 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 15/06/2016, la relazione svolta dalConsigliere IGNAZIO PARDO
Udito il Procuratore Generale in persona del ALFREDO POMPEO VIOLA
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Data Udienza: 15/06/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di L’AQUILA, con sentenza in data 26/06/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PESCARA, in data 27/01/2012, nei
confronti di ZHENG GOUMING e HU YUHNSAN in relazione al reato di cui all’ art. 648 CP.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita’ per il delitto
di ricettazione in quanto l’intervenuta assoluzione dal delitto di cui all’art. 474 cod.pen. comportava
l’insussistenza della condotta di illecita ricezione sicchè vi era contraddittorietà di giudicati;
– vizio di motivazione con riferimento all’elemento soggettivo della ricettazione;

all’escussione in appello del teste Giannoni, consulente della parte offesa Nike nonostante
l’opposizione della difesa che aveva chiesto procedersi a perizia circa la contraffazione degli oggetti
in sequestro.
Con memoria depositata in cancelleria la parte civile chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
In relazione al primo motivo si osserva che la Corte di appello si è correttamente conformata quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati – al consolidato orientamento di questa Corte
di legittimità (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n.
12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) secondo cui il delitto di ricettazione e quello di commercio di
prodotti con segni falsi possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono
condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un
rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del
legislatore. Ne consegue che alcun conflitto di giudicati ovvero contraddittorietà della motivazione
sussiste poiché l’esclusione della condotta di cui all’art. 474 cod.pen. non dispiega automaticamente
i propri effetti sul delitto di ricettazione che punisce la condotta, antecedente rispetto alla messa in
vendita, di ricezione per fini di profitto di prodotti illeciti, nel caso in esame recanti segni
contraffatti. Sul punto pertanto valgono le argomentazioni spiegate a pagina 3 della pronuncia di
appello in cui si spiega che gli imputati sono stati assolti dal reato di cui all’art. 474 cod.pen. per
“l’incertezza della prova sul fine di vendita delle calzature e non sulla loro contraffazione”,
escludendosi così qualsiasi automatismo ed interferenza tra le due ipotesi contestate.
Anche il secondo motivo è inammissibile; e difatti correttamente la ricorrenza dell’elemento
soggettivo del delitto di ricettazione è valutato conformemente dai giudici di merito sulla base di
una serie di circostanze di fatto del tutto inconfutabili costituite dal rinvenimento di numerose
calzature contraffatte, dall’assenza di documenti giustificativi, dalle modalità del trasporto,
dall’assenza di qualsiasi giustificazione fornita dagli imputati.
Quanto al terzo motivo con il quale si contesta l’avvenuta escussione in sede di appello di un teste
ai sensi dell’art. 603 comma quarto cod.proc.pen., correttamente il giudice di secondo grado appare
avere fatto ricorso ai poteri di rinnovazione istruttoria ex officio senza alcun obbligo di ricorrere alla
richiesta perizia ed in assenza di qualsiasi violazione in tema di inutilizzabilità, avendo questa Corte
già affermato che la contraffazione di marchi e segni distintivi può essere accertata anche
attraverso l’escussione di soggetti qualificati che vantino particolari conoscenze in materia, e quindi
a maggior ragione a mezzo di consulenti del P.M., la cui valutazione di attendibilità attiene al
giudizio di merito, ed è come tale preclusa in sede di legittimità ( Sez. 2, n. 22343 del 04/05/2010,
Rv. 247526).

v

– violazione di norme previste a pena di inutilizzabilità e vizio di motivazione con riferimento

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro 1.500,00 ciascuno a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende nonché alla refusione in favore
della parte Zie Nike International Ltd. delle spese sostenute nel presente grado di giudizio che

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso il 15/06/2016

liquida in V2.370,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15% CPA e IVA.

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