Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28764 del 15/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28764 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SEMPLIFICATA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GARDELLINI NICOLA N. IL 26/09/1975
avverso la sentenza n. 1245/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
10/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
i
Udito il Procuratore Gqnerale in persona del Dott.
2,
che ha concluso per

-Udito, per la parte civile’, l’Avv
Uditi difensor Avv.

L- –

)

Data Udienza: 15/06/2016

-•
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Roma riformando la sentenza di assoluzione pronunciata
in primo grado dichiarava la responsabilità del Gardellini per i reati di riciclaggio
e ricettazione e lo condannava alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed
euro 3000 di multa.

che deduceva vizio di motivazione in quanto la Corte di merito non avrebbe
offerto la motivazione rafforzata, necessaria in caso di riforma della sentenza di
assoluzione, ma si sarebbe limitata a fornire diversa interpretazione alternativa
delle prove.
3. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto
dedotto, la motivazione rafforzata è stata offerta dalla Corte di merito. Nella
sentenza impugnata si chiarisce infatti che l’imputato aveva a disposizione più
sottocaschi e non solo uno (come emergeva dalla testimonianza della Mattini);
si sottolineava, inoltre, che non erano emerse prove che confermassero la
vendita del passamontagna al coimputato che restava circostanza “asserita”;
infine: si valorizzava il fatto decisivo che, nel sottocasco esaminato, non erano
state rinvenute tracce biologiche riferibili a persone diverse dall’imputato.
4. La motivazione offerta è, dunque, coerente con le indicazioni ermeneutiche
fornite dalla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la decisione
assolutoria di primo grado devono essere confutate in via specifica tutte le
ragioni poste a sostegno della decisione assolutoria di primo grado, “dimostrando
puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più
rilevanti ivi contenuti”, questo perché la motivazione, sovrapponendosi a quella
della sentenza riformata, deve dare compiuta ragione delle scelte operate e
“della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o
diversamente valutati” (Cfr., per tutte, Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008,
dep.11/11/2008, Pappalardo, Rv. 242330, Sez. Unite 12/7/205, n. 33748)
5.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché ai versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in C 1500,00.

P.Q.M.

2.Avverso tale provvedimento ricorreva per cassazione il difensore dell’imputato

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500.00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 giugno 2016

Sentenza a motivazione semplificata.

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