Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28762 del 03/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28762 Anno 2016
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 03/06/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di Gonzales Rannos Cuki, n. ad
Aversa il 16/01/1979, rappresentato e assistito dall’avv. Antonio
Piccolo, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano,
quarta sezione penale, n. 4595/2014, in data 03/03/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale dott. Enrico
Delehaye che ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso;
sentita la discussione del difensore di parte civile Autostrade per
l’Italia s.p.a., avv. Paolo Appella, comparso in sostituzione dell’avv.
Giovanni Recalcati, che ha concluso chiedendo di dichiarare
inammissibile e/o rigettare il ricorso avversario, con conferma della
sentenza di appello in relazione alle disposizioni e ai capi concernenti
gli interessi civili, con condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali sostenute nel grado da liquidarsi in euro 2.000,00.

1

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 03 marzo 2015, la Corte d’appello di
Milano confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di
Monza, in composizione monocratica, in data 18 marzo 2010 che
aveva condannato Cuki Gonzales Ramos alla pena di anni uno di

risarcimento dei danni a favore della parte civile costituita Autostrade
per l’Italia s.p.a.
Secondo l’accusa, l’imputato, con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, quale conducente del
veicolo Mercedes 250 TD, tg. 7411DZG, percorrendo varie tratte
autostradali ed introducendosi consapevolmente sulle piste riservate
ai titolari Telepass/Viacard pur non essendo fornito di tale mezzo di
pagamento elettronico, dissimulando il proprio stato di insolvenza,
contraeva le relative obbligazioni di pagamento del pedaggio per
complessivi euro 3.719,17 con il proposito di non adempierle (fatti
commessi dal 2 settembre al 20 novembre 2007).
2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di Cuki Gonzales
Ramos, viene proposto ricorso per cassazione, lamentando:
-violazione di legge e vizio di motivazione in merito all’affermazione
della penale responsabilità (primo motivo);
-violazione di legge in merito al mancato riconoscimento della
maturata prescrizione del reato (secondo motivo).
2.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia come le lagnanze
sollevate nell’atto di appello (con cui si era dedotta la mancanza di
prova sul fatto che il Gonzales avesse personalmente condotto il
proprio mezzo nelle occasioni in cui era stato segnalato il passaggio
autostradale) non risultavano essere state confutate dal giudice del
gravame. Si assume inoltre che:
-l’imputato non avesse avuto conoscenza del processo e,
conseguentemente, non era stato messo nelle condizioni di
adempiere all’obbligazione prima della pronuncia di condanna;
-si fosse in presenza di inadempienze di mero contenuto civilistico,
non essendo emersa la pretesa dissimulazione dello stato di
insolvenza ed il proposito di non adempiere al suddetto pagamento;

Ì

reclusione per il reato di cui agli artt. 81, 641 cod. pen. oltre al

-non risultasse essere stata valutata l’insolvibilità dichiarata, non
essendo emerso che la parte offesa, pur avendo contezza delle
generalità dell’imputato, avesse tentato precedentemente di
recuperare in via civilistica le somme in parola né risulta che vi fosse
stata una negazione al pagamento in epoca successiva al compimento
dei fatti.
2.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza

maturata il 02.03.2015 e, quindi, in epoca precedente alla sentenza
impugnata (emessa in data 03.03.2015).
3. Il ricorso, oltre ad esporre censure in fatto non consentite
nella presente sede di legittimità, è anche manifestamente infondato
e, come tale, risulta inammissibile.
4. Con riferimento al primo motivo, osserva il Collegio come sui
punti dedotti via sia stata puntuale confutazione da parte dei giudici
di secondo grado (v. pagg. 3, 4 e 5 della sentenza d’appello).
Invero, per consolidata giurisprudenza di questa Suprema
Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che
si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in
appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli
stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non
assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza
oggetto di ricorso (v., tra le tante, Sez. 5, n. 25559 del 15/06/2012,
Pierantoni; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, p.m. in proc. Candita,
Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv.
231708). In altri termini, è del tutto evidente che, a fronte di una
sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame,
la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per
cassazione non può essere considerata come critica argomentata
rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello: in questa ipotesi,
pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui
all’art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), che impone la
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni
richiesta (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).
5. Con riferimento al secondo motivo, osserva il Collegio come
la prescrizione risulta essere maturata in data (20.05.2015)
successiva alla pronuncia della sentenza di secondo grado. Invero,

.r

impugnata invocandosi la prescrizione del reato, asseritamente

costituisce pacifica giurisprudenza di legittimità, a cui il Collegio
presta adesione, che l’inammissibilità del ricorso per cassazione per
manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un
valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di
dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen.,
ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento
di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013,

6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.500,00; il
ricorrente viene altresì condannato alla rifusione deile spese
sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile Autostrade
per l’Italia s.p.a. che si liquidano in euro 1.755,00 oltre rimborso
spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00
alla Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute
nel grado dalla parte civile Autostrade per l’Italia s.p.a. che liquida in
euro 1.755,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
CPA ed IVA.
Così deciso il 03/06/2016.

Ciaffoni, Rv. 256463).

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