Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28760 del 03/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28760 Anno 2016
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 03/06/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di Balzamo Vincenzo, n. a
Castellammare di Stabia il 08/08/1963, rappresentato e assistito
dall’avv. Alfonso Piscino, di fiducia, avverso la sentenza della Corte
d’appello di Milano, quarta sezione penale, n. 4624/2011, in data
12/12/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale dott. Enrico
Delehaye che ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 12 dicembre 2014, la Corte d’appello di
Milano confermava la condanna pronunciata nei confronti di Vincenzo
Balzarno dal Tribunale di Milano in data 08 giugno 2011 per il reato di

1

cui all’art. 642, commi 1 e 2, cod. pen.
Secondo l’accusa il Balzamo, al fine di conseguire per sé o per
altri l’indennizzo di un’assicurazione, redigendo e sottoscrivendo il
modello di constatazione amichevole di incidente datato 31.07.2006,
nel quale egli compariva come conducente dell’autovettura Fiat Marea
tg. BF344TV di proprietà di Wu Hong Liang e responsabile di un
incidente stradale ai danni del motociclo Kawasaki 650 tg. CP13542 di

della Fiat Marea, il quale negava di avere mai affidato il proprio
autoveicolo a terzi ed al Balzamo in particolare, precostituiva
documentazione falsa relativa al sinistro, che veniva concretamente
utilizzata mediante invio alla società Zuritel.
2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di Vincenzo Balzamo,
viene proposto ricorso per cassazione.
2.1. Nel primo motivo proposto, il ricorrente, dopo aver
premesso che se è vero che il reato di cui all’art. 642 cod. pen.
costituisce un’ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di cui all’art.
640 cod. pen., è anche vero tuttavia che il primo richiede, quale
presupposto, che tra agente e parte offesa sussista un valido
contratto di assicurazione, per cui l’azione del primo induca
l’assicuratore a risarcirgli il danno. Ove un terzo estraneo al rapporto
assicurativo, all’insaputa dell’assicurato, commetta una simulazione di
sinistro al fine di conseguire il prezzo dell’assicurazione, risponde di
truffa (consumata o tentata) e non già del delitto di cui all’art. 642
cod. pen., essendo egli del tutto estraneo al rapporto assicurativo:
nella fattispecie, il contratto assicurativo con la Zuritel era stato
stipulato a suo tempo dal Wu Hong e, non essendovi alcun
coinvolgimento o consapevolezza di quest’ultimo nell’azione
criminosa, l’imputato, estraneo a tale rapporto assicurativo, può
unicamente rispondere di tentata truffa e non di fraudolenta
distruzione della cosa propria.
2.2. Nel secondo motivo proposto, si lamenta la violazione di
legge in relazione al termine per la proposizione della querela,
intervenuta oltre il termine di legge.
3. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, risulta
inammissibile.
4. Manifestamente infondato è il primo motivo.

i

proprietà di Sabatino Vincenzo, sinistro disconosciuto dal proprietario

L’art. 642 cod. pen. costituisce un’ipotesi criminosa speciale
rispetto al reato di truffa di cui all’art. 640 cod. pen.: nel primo,
infatti, sono presenti tutti gli elementi della condotta caratterizzanti il
secondo e, in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del
patrimonio dell’assicuratore (Sez. 6, n. 2506 del 13/11/2003, dep.
2004, Piccino e altro, Rv. 227890).
Fermo quanto precede, non può esservi dubbio sul fatto che la

reato a dolo specifico costituito dal fine di conseguire l’indennizzo che,
nella fattispecie, risulta essere stato pienamente consumato con la
realizzazione delle condotte descritte in imputazione (presentazione
della denuncia di un sinistro inesistente e falsificazione della relativa
documentazione).
5. Manifestamente infondato è il secondo motivo.
L’onere della prova dell’intempestività della querela incombe a
chi lo deduce, sicché l’eventuale situazione di incertezza va risolta a
favore del querelante (cfr.,

ex multis,

Sez. 6 n. 35122 del

24/06/2003, Sangalli, Rv. 226327). Nella fattispecie, la Corte
territoriale ha rilevato, con motivazione del tutto congrua, come la
querela non possa ritenersi tardiva “posto che risulta dagli atti che
(ndr., la stessa) venne presentata quando la compagnia assicuratrice
ebbe la certezza dell’intento truffaldino dell’imputato, vista la
mancanza di risposta a richieste e solleciti”.
6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.500,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00
alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/06/2016.

norma in contestazione (art. 642, comma 2, cod. pen.) preveda un

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