Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2876 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2876 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARROTTA SALVATORE N. IL 11/03/1972
avverso la sentenza n. 5394/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
31/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 11/11/2015

OSSERVA

2. L’asserto è manifestamente infondato.
Invero, già prima che entrassero in vigore le modifiche apportate dalla
legge 5/12/2005, n. 251, all’art. 157, cod. pen. (attuale comma 6, il
quale dispone il raddoppio del termine di sei anni per il delitto di cui
all’art. 589, secondo, terzo e quarto comma) e all’art. 161, cod. pen. (che
ora fissa in 1/4 l’aumento massimo per causa interruttiva), l’omicidio
colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, in assenza
di dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche, per il disposto
del previgente art. 157, cod. pen., tenuto conto dell’interruzione massima
all’epoca vigente (vecchio art. 161, cod. pen.) e della pena massima al
tempo prevista (cinque anni di reclusione), si prescriveva comunque in
quindici anni
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille
euro alla Cassa delle ammende.
Così deci o in Roma, 11 novembre 2015

1. L’imputato Carrotta Salvatore ricorre per cassazione contro la sentenza
in epigrafe, con la quale è stato condannato per omicidio colposo
stradale, assumendo che il reato, risalente al 4/11/2003 era caduto in
prescrizione.

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