Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28758 del 03/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 28758 Anno 2016
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 03/06/2016

SENTENZA

sui ricorsi proposti, con unico atto, nell’interesse di Trebino Olives Erri
Giuseppe, n. a Ronco Scriva il 03/02/1964 e di Trebino Giuseppe, n. a
Fiorenzuola d’Arda il 22/03/1976, entrambi rappresentati e assistiti
dall’avv. Camillo Bongiorni, di fiducia, avverso la sentenza della Corte
d’appello di Milano, quarta sezione penale, n. 298/2014, in data
27/10/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale dott. Enrico
Delehaye che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 25 giugno 2013, il Tribunale di Milano
dichiarava Olives Erri Giuseppe Trebino e Giuseppe Trebino
responsabili del reato di truffa aggravata ai danni di Vincenzo Antona

1

e li condannava alle seguenti pene:
– il Trebino Olives Erri Giuseppe, ad anni uno di reclusione ed euro
600,00 di multa;
– il Trebino Giuseppe, ad anni uno, mesi tre di reclusione ed euro
750,00 di multa.
2. A seguito di proposta impugnazione, la Corte d’appello di
Milano, con sentenza in data 27 ottobre 2014, in parziale riforma

della pronuncia di primo grado, ritenuto quanto a Oliver Erri Giuseppe
Trebino il vincolo della continuazione tra il fatto di cui al presente
processo e quello già giudicato con sentenza del Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Parma in data 08 febbraio
2012, irrevocabile in data 23 aprile 2012, ritenuto più grave il reato
di cui al capo 1 (art. 416 cod. pen.) già giudicato, determinava in
mesi sei di reclusione l’aumento di pena da infliggersi in
continuazione sulla pena applicata con la sentenza del Tribunale di
Parma e, conseguentemente, rideterminava la pena di complessivi
anni tre, mesi otto di reclusione, con conferma nel resto della
pronuncia di primo grado.
3. Avverso detta sentenza, nell’interesse di Olives Erri Giuseppe
Trebino e di Giuseppe Trebino, viene proposto ricorso per cassazione
per i seguenti motivi:
-violazione dell’art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione
all’art. 159 cod. proc. pen. per mancanza e/o incompletezza delle
ricerche degli imputati (primo motivo);
– violazione dell’art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione
all’art. 179 cod. proc. pen. per omessa notifica agli imputati del
decreto di citazione a giudizio per il processo di primo grado (secondo
motivo);
-violazione dell’art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per
contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in merito
alla riconducibilità dei fatti agli imputati (terzo motivo);
– per il solo Giuseppe Trebino, vizio di motivazione in merito:
a) alla giudicata impossibilità di disapplicare la recidiva specifica e
reiterata e di ritenere sussistenti le circostanze attenuanti generiche;
b) alla ritenuta adeguatezza della pena irrogata con violazione del
disposto dell’art. 133 cod. pen. (quarto motivo);
– per il solo Olives Erri Giuseppe Trebino, vizio di motivazione in

2

merito all’adeguatezza della pena irrogata in aumento ex art. 81 cod.
pen. (quinto motivo).
3.1. In relazione al primo motivo, si censura la sentenza
impugnata che ha ritenuto infondata l’eccezione ritenendo che i
ricorrenti avrebbero dovuto eccepire la mancanza e/o l’incompletezza
delle ricerche, pur dopo aver dato atto della mancanza agli atti dei
verbali di ricerca.

3.2. In relazione al secondo motivo, si eccepisce la nullità
assoluta ex art. 179, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. della
citazione di entrambi gli imputati per il giudizio di primo grado e di
tutti gli atti successivi in ragione dello stato detentivo dei medesimi.
3.3. In relazione al terzo motivo, si censura la contraddittorietà
e/o la manifesta illogicità della sentenza impugnata ove viene ritenuto
sussistente, su erronei presupposti, un quadro indiziarlo grave,
preciso e concordante tale da consentire di dare per certa, oltre ogni
ragionevole dubbio, la partecipazione degli imputati alla
perpetrazione del reato.
3.4. In relazione al quarto motivo, si contesta la mancata
esclusione della recidiva in considerazione degli scarsi e risalenti
precedenti; inoltre, per i medesimi motivi, la Corte territoriale
avrebbe potuto riconoscere le circostanze attenuanti generiche e
ridurre nel minimo la sanzione.
3.5. In relazione al quinto motivo, si censura la sentenza
impugnata che ha applicato un aumento di pena ex art. 81 cod. pen.
senza alcuna motivazione, e comunque del tutto sproporzionato e
scollegato dai criteri di calcolo della pena seguiti dal giudice della
sentenza di riferimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I comuni ricorsi, in parte evocativi di non consentite censure
in fatto, sono manifestamente infondati e, come tali, risultano
inammissibili.
2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso.
Non v’è dubbio che il decreto di irreperibilità miri ad attestare
una situazione di fatto (la non reperibilità del soggetto ai fini
processuali e dunque la sua non raggiungibilità onde fargli conoscere

3

il contenuto di atti che lo riguardano), che è di per sè gravida di
importanti e rilevanti conseguenze processuali quali, prima fra tutte,
l’instaurarsi della conoscenza legale dello stesso atto in capo
all’interessato (cfr., Sez. 1, n. 4742 del 12/12/2013, dep. 2014,
Goga, Rv. 258142).
Nella fattispecie, a fronte di un provvedimento giudiziale che dà
atto di ricerche effettuate il cui esito è risultato infruttuoso e vano,

grado – un’apodittica mancata effettuazione delle ricerche prescritte
dall’art. 159 cod. proc. pen., senza che sia stato assolto l’onere di
allegazione attraverso la specifica indicazione delle ricerche
asseritamente omesse. Né la mancanza agli atti del giudicante dei
verbali di ricerca può di per sé far ritenere fondato il motivo dedotto,
atteso che, sovente, detti verbali non trasmigrano nel fascicolo del
dibattimento ma rimangono custoditi nel fascicolo delle indagini
preliminari, nella disponibilità esclusiva del pubblico ministero e con
pieno accesso del difensore.
3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso che
reitera la censura d’appello sulla quale la Corte territoriale ha fornito
ampia e del tutto condivisibile risposta. Quest’ultima riconosce infatti
che la carcerazione dei due ricorrenti risulta successiva alle ricerche
effettuate dal pubblico ministero procedente per poter notificare
l’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. ed è condizione rimasta
sconosciuta all’autorità giudiziaria procedente. Ed invero, lo stato di
detenzione per altra causa, sopravvenuto alla dichiarazione o
all’elezione di domicilio, non impone, se l’autorità giudiziaria non ne è
stata portata a conoscenza da parte dell’interessato, di eseguire le
successive notificazioni presso il luogo di detenzione piuttosto che
presso il domicilio precedentemente dichiarato od eletto (cfr., Sez. 2,
n. 32588 del 03/06/2010, Dominghi, Rv. 247980).
4. Evocativo di non consentite censure in fatto è il terzo motivo
di ricorso.
Le censure sono inammissibili posto che, con le stesse, si
muovono non già precise contestazioni di illogicità argornentativa,
bensì solo doglianze di merito, non condividendosi dai ricorrenti le
conclusioni attinte ed anzi proponendosi versioni più persuasive di
quelle dispiegate nella sentenza impugnata: versioni implicanti

,/

viene opposto dai ricorrenti – come rilevato dal giudice di secondo

valutazioni alternative rispetto a quelle segnalate in sentenza, in ogni
caso, non adeguatamente supportate dall’indicazione dei profili di
manifesta illogicità del motivare della Corte destinati ad inficiarne il
portato.
5. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso.
Si censurano le statuizioni in punto mancata esclusione della
recidiva, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti

generiche e conferma del trattamento sanzionatorio praticato in
primo grado nei confronti di Giuseppe Trebino.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è
giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità e che,
pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del
24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio
affermato da questa Suprema Corte secondo cui non è necessario che
il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle
attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o
comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv.
249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Pari
mancanza di manifesta illogicità assiste la pronuncia in merito alla
mancata esclusione della recidiva.
Di contro, anche la graduazione della pena – ivi compresi gli
aumenti e le diminuzioni previste per le circostanze aggravanti ed
attenuanti – rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi
enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è
inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione
non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n.
5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel
caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata
motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in
relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria
soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di
quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto

5

dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del
tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il
richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n.
36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
6. Manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso.
Si censura l’aumento di pena ex art. 81 cod. pen. operato nei
confronti di Olives Erri Giuseppe Trebino.

hanno espressamente indicato le ragioni per le quali tale pena
dovesse ritenersi congrua e proporzionata alla gravità del fatto,
determinando l’aumento in misura ampiamente inferiore alla misura
media dell’aumento applicabile ai sensi dell’art. 81 cod. pen.,
operando valutazioni in puntuale osservanza dei principi elaborati nel
tempo dalla Corte di legittimità in materia di reato continuato, con
particolare riguardo al tema del rapporto tra determinazione della
pena per il reato continuato e sanzione edittale prevista per i singoli
reati uniti dal vincolo della continuazione (cfr., da ultimo, Sez. 4, n.
28139 del 23/06/2015, Puggillo, Rv. 264101).
7. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.500,00 per
ciascuno

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro
1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/06/2016.

Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, i giudici di appello

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA